Tratto da Note di Marco Grondacci
Consiglio di Stato: applicare il principio di precauzione per le distanze degli impianti di rifiuti da residenze e siti sensibili
Il Consiglio di Stato con sentenza n° 7279 del 23 novembre 2020(QUI) si è pronunciato sulla legittimità di un diniego di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione in relazione ad un impianto di stoccaggio D15 (Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)., ed R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).) e pretrattamento D13 (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.(2) ) di rifiuti non pericolosi e pericolosi e recupero R4 (Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici), R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche – [NOTA 1])....
CONCLUSIONI
Risulta quindi particolarmente interessante il principio qui affermato per cui nel valutare la localizzazione di un impianto in rapporto all’impatto potenziale verso residenze civili, ma più in generale siti sensibili sia da un punto di vista sociale ma anche ambientale e naturalistico, occorra ragionare non solo in termini di misure di mitigazione progettuali che possono escludere ex ante l’impatto ambientale dell’impianto rispetto alla sua localizzazione ma, secondo il principio di precauzione, anche di impatti futuri e possibili considerato che l’attività di un impianto di rifiuti si svolge nel tempo con una sua dinamica che potrebbe produrre impatti non prevedibili automaticamente al momento della sua realizzazione. Si veda il concetto di “proiezione futura” utilizzato dalla sentenza.
Insomma una sentenza innovativa che afferma principi estendibili a situazioni simili perché riafferma con chiarezza l'autonomia istruttoria della procedura di VIA secondo i due principi per cui è nata: quello di precauzione e di prevenzione dell'inquinamento ambientale e del danno alla salute e quello di specificità del sito legandoli insieme ed uscendo dalla logica del solo rispetto formalistico di vincoli, distanze, limiti di legge.
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