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26 settembre 2017

Ecoreati, i magistrati bocciano la nuova legge: «Manca tutela ambientale,Normativa insufficiente...»

Tratto da Il Mattino

Ecoreati, i magistrati bocciano la nuova legge: «Manca tutela ambientale»

Normativa insufficiente, controlli deboli e agenda politica distratta. La due giorni del Forum internazionale sull’economia dei rifiuti promosso dal Consorzio Polieco dei rifiuti a base di polietilene non ha risparmiato denunce. Mettendo insieme il mondo dell’impresa del riciclo, la legislazione nazionale ed europea, delle attività della magistratura e della ricerca, le dinamiche della gestione illecita dei rifiuti sono state approfondite sotto ogni punto di vista. Nette critiche alla nuova legge sugli ecoreati sono state riservate dal magistrato Gianfranco Amendola, pretore d’assalto autore di migliaia di inchiesta sulla tutela dell’ambiente. «Qualificando tutte le violazioni ambientali come ecomafia, si rischia di ingenerare l’opinione che ogni anno siano perseguiti migliaia di reati commessi da organizzazioni criminali - ha detto Amendola - invece è esattamente il contrario visto che la nuova legge ha fornito solo una procedura per evitare ai responsabili degli ecoreati il processo penale». «A far danno - secondo Catello Maresca, sostituto procuratore presso la Dda di Napoli - è anche l’assenza della tutela ambientale fra le priorità nell’agenda politica del nostro Paese».

«Il momento repressivo è invece, particolarmente necessario per colpire gli imprenditori criminali e prevederne l’espulsione dal mercato», ha rincarato Alessandro Milita, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e già pm del processo Resit che ha condotto alla sentenza storica di condanna nei confronti dell’imprenditore ecomafioso Cipriano Chianese, per disastro ambientale ed inquinamento della falda acquifera. «I punti su cui il legislatore dovrebbe intervenire - secondo Milita - riguardano i delitti già realizzati ma non ancora accertati. Ci sono infatti, una serie di bombe chimiche, inesplose o parzialmente esplose e in questi casi il problema è quello di considerare il reato ancora in fieri poiché, anche se è stato compiuto decenni prima e non si è ancora manifestato.
E questi delitti dovrebbero essere puniti e non prescritti».

Per disinquinare il mercato, questo il tema del Forum arrivato alla nona edizione «è necessario – per il direttore Polieco, Claudia Salvestrini- stringere le maglie della legalità al fine di garantire la leale concorrenza fra le imprese del settore del riciclo, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute». E allora intensificare i controlli rispetto al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti che spesso non hanno i requisiti necessari per gestire cumuli di rifiuti, è fondamentale. Impianti pronti a ricevere rifiuti solo nella logica di un mero profitto economico senza che questo sia però supportato da una adeguata e legale capacità di smaltimento. In alcuni casi mancano anche delle più elementari misure di sicurezze come un sistema antincendio o muri di compartimentazione.

..... «Nel 2014 siamo stati condannati a pagare 39milioni di euro ogni sei mesi, ora siamo scesi a 16 milioni di euro. L’obiettivo è però azzerare la cifra, bonificando tutti i siti censiti nel ’86», ha detto il generale Giuseppe Vadalà commissario per le bonifiche nazionali, dallo scorso marzo. «L’Italia non deve continuare a perdere fondi comunitari, deve aumentare ulteriormente la raccolta differenziata, promuovere azioni normative concrete sulla gestione delle discariche e stanziare maggiori fondi per stimolare il riciclo», ha commentato Helmut Maurer, della direzione generale Ambiente della Commissione Europea.

 

09 gennaio 2016

1000PROROGHE E TANTO SMOG



1000 Milleproroghe e tanto smog.

Sapete qual è stato uno dei principali provvedimenti preso dal Governo ....nel bel mezzo dell’ennesima emergenza smog?
Il decreto-legge Milleproroghe, con cui è stata prorogata di un anno, al 1 gennaio 2017, l’entrata in vigore dei limiti europei per le emissioni dei grandi impianti di combustione!
Eppure ci son già stati ben dieci anni di tempo (2006-1 gennaio 2016) per adeguarsi.
Il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (art. 8, comma 2°) permette, quindi, alle varie centrali a carbone ...  e alle centrali che funzionano con scarti della produzione ....di continuare a inquinarci i polmoni e allietarci l’esistenza.
Da Taranto a Genova, da Brindisi a Civitavecchia, da Monfalcone a Porto Tolle, a Vado Ligure, adAugusta, Priolo, Melilli.
Ce ne parla Gianfranco Amendola, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, uno dei padri del diritto ambientale in Italia.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus


    da Il Fatto Quotidiano8 gennaio 2016
Mentre, a fine anno, l’Italia soffocava nello smog, il governo, zitto zitto, che ti ha fatto? Ha approvato un bel decreto legge Milleproroghe con cui ha prorogato di un anno, al 1 gennaio 2017, la entrata in vigore dei limiti stabiliti dall’Europa per le emissioni dei grandi impianti di combustione, i quali avevano già avuto ben 10 anni di tempo (dal 2006 al 1 gennaio 2016) per adeguarvisi.
Quindi, per almeno un altro anno – fino al prossimo Milleproroghe – la nostra salute sarà ancora “tutelata” con dei limiti che, da tempo, sono stati ripudiati in sede europea perché ritenuti troppo blandi.
E’ vero che la proroga riguarda i “vecchi” impianti, che hanno presentato istanza di deroga ma, in realtà, come bene ha scritto Il Fatto Quotidiano, di impianti nuovi, dal 2006, ce ne sono ben pochi; e tutti hanno chiesto la deroga E, peraltro, se anche non ci sarà un altro Milleproroghe, niente paura, il Testo Unico ambientale prevede che, a certe condizioni (certificate dai gestori degli impianti), la proroga possa arrivare fino al 2023.
Di certo, riguarda, tra l’altro, tutte le centrali Enel a carbone: quelle – per intenderci – che, come avviene a Civitavecchia (situazione che conosco bene per esperienza personale), quando si vedono pennacchi di fumo e si va a chiedere conto, risultano sempre in regola con i limiti di legge e con le prescrizioni della loro speciale autorizzazione (Aia, Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dal Ministero dell’Ambiente, dopo un iter complesso che si fonda, in gran parte, sulle dichiarazioni relative al ciclo produttivo, provenienti dalla stessa azienda interessata).
Tanto più che il controllo sul rispetto di queste prescrizioni è affidato, sostanzialmente, alle stesse aziende. Ripetendo quanto 6 mesi fa ho già scritto su questo blog, a Civitavecchia, la verifica sul rispetto dei limiti si basa sui rilevamenti fatti solo dall’Enel stessa; gli organi di controllo pubblici previsti dalla legge (Ispra e Arpa) non hanno neppure lo strumento idoneo a campionare i fumi delle ciminiere e sono così carenti di personale e mezzi da rendere veramente utopistico pensare che possa esservi un controllo pubblico, adeguato e continuato, su aziende di grandi dimensioni e complessità. Una richiesta della Procura di istituire un presidio di controllo fisso presso l’Enel non ha mai avuto risposta.
Il che significa che queste grandi aziende non rischiano niente neppure se provocano un disastro ambientale. La nuova legge sugli ecoreati, infatti, richiede che il disastro sia provocato “abusivamente”; e come si fa a dirlo, di un disastro che non viola la legge (con le sue deroghe e le sue proroghe) senza alcuna prova di superamento dei limiti? L’assurdo più grave è che questa situazione di favore riguarda proprio le industrie più potenzialmente inquinanti e pericolose per la salute pubblica, cioè quelle con Aia.
Ed è ancora più grave che, negli ultimi anni, in nome della “crescita”, proprio queste industrie siano state favorite apertamente. Nel 2014, il governo Renzi, con il D. Lgs n. 46 del 4 marzo, ha addolcito o depenalizzato le violazioni commesse da aziende con Aia. E così oggi, se una carrozzeria non rispetta le prescrizioni dell’autorizzazione rischia sanzione penale; ma se è una centrale  (con Aia) la sanzione è, di regola, solo amministrativa e il gestore non si sporca neppure la fedina penale.
Tre mesi dopo, lo stesso governo, con il decreto legge n. 91 (del 24 giugno) aggiungeva, per gli impianti con Aia che….le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per l’esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione….” (art. 13, comma 7).
Insomma, l’importante è questa “crescita” basata sui combustibili fossili. Tutto il resto è “emergenza” che passa e si dimentica. Ma fino a quando?

26 marzo 2015

Il disastro ambientale “abusivo” e la depenalizzazione dei reati ambientali,un unico disegno.

Leggiamo su   Gruppo d'intervento giuridico web

Il disastro ambientale “abusivo” e la depenalizzazione strisciante dei reati ambientali, un unico disegno.

Gianfranco Amendola, uno dei padri del diritto ambientale in Italia, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civtavecchianei giorni scorsi aveva descritto con la competenza e la passione che lo distingue la sorpresa che non sorprende presente nel disegno di legge n. 1345 sui delitti contro l’ambiente (qui il testo), appena licenziato dal Senato della Repubblica e ora in terza lettura presso la Camera dei Deputati.
Il disastro ambientale abusivo, con il suo carico di velenosa ambiguità.
Hanno replicato Legambiente e Libera, confermando la validità del nuovo testo normativo in corso di approvazione definitiva.
Legambiente e Libera ribadiscono la correttezza della nuova ipotesi penale, assegnando al nuovo“disastro ambientale” il ruolo di reato “al fianco” del c.d. disastro innominato (art. 434 cod. pen.).
Interpretazione certo legittima, soprattutto per quanto concerne i procedimenti penali in corso, ma tutt’altro che pacifica, a mio avviso.
Portoscuso, polo industriale di Portovesme
Portoscuso, polo industriale di Portovesme
Infatti, la nuova ipotesi di reato andrà a normare specificamente il “disastro ambientale” e tutte le condotte che integreranno tale fattispecie dovranno tendenzialmente esser contestate come “disastro ambientale” e non “disastro innominato”.            Una volta buona che – finalmente – si giunge a inserire i delitti ambientali nel codice penale sarebbe il caso che gli equivoci interpretativi fossero ridotti al minimo.
In questo caso le ambiguità ci sono e rimangono, come ricorda ancora Gianfranco Amendola.
Ma non finisce qui.
A breve, il 2 aprile 2015, entrerà in vigore il decreto legislativo n. 28/2015, Disposizioni in materia di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”, del quale avevamo già in precedenza denunciato l’oscena potenzialità assolutoria dei reati contro l’ambiente, la pubblica amministrazione, gli altri animali, la salute pubblica.
Infatti, il decreto legislativo n. 28/2015 dà attuazione della delega ricevuta dal Parlamento con la legge n. 67/2014  per “escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”. La pena dell’arresto “è destinata ad essere eliminata dalle pene principali e ad essere sostituita dall’arresto domiciliare”.
Vi ricadono anche reati contro la salute pubblica, come adulterazione e contraffazione di cose in danno alla salute pubblica (art. 441 cod. pen.),  per non parlare di quasi tutti i reati ambientali e urbanistici, dalla lottizzazione abusiva (art. 30 L del D.P.R. n. 389/2001 e s.m.i.) alla violazione del vincolo paesaggistico (art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), dall’inquinamento delle acque (art. 137 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) al traffico illecito di rifiuti (art. 259 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.)....Si ricorda che in queste categorie (reati punibili con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni) rientrano, a puro titolo di esempio, reati contro la pubblica amministrazione come l’abuso d’ufficio(art. 323 cod. pen.), rifiuto o omissione di atti d’ufficio (art. 328 cod. pen.),malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis cod. pen.), traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.), turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.),frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.), tutti delitti tipici delle organizzazioni criminali che puntano a controllare e gestire a proprio piacere le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli.
scarichi fognari
scarichi fognari

Secondo le intenzioni del Governo Renzi, la nuova causa di non punibilità (nuovo art. 131 bis cod. pen.) per “irrilevanza del fatto unita alla non abitualità del comportamento consentirà “una più rapida definizione, condecreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile”.
In realtà, non c’è nemmeno un risparmio delle risorse, visto che comunque le indagini andranno fatte e il giudizio del G.I.P. ci dovrà pur essere.
In parole povere, se il pubblico ministero non riuscirà a provare la crudeltà della condotta o il rilievo del danno o l’indagato sia un delinquente incallito e la valutazione del G.I.P. propenderà per una scarsa rilevanza del danno causato da un trasgressore consideratonon abituale, i reati contro la pubblica amministrazione, contro l’ambiente, la salute, glialtri animali saranno impuniti.
Non ci vuol molto a immaginare un disegno unico, una regìa un po’ squallida.
Associazioni, comitati, cittadini devono informarsi, informare e agire, la magistratura dovrà fare la sua parte per evitare le peggiori conseguenze in danno dell’ambiente e della collettività.
Stefano DeliperiGruppo d’Intervento Giuridico onlus