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27 aprile 2021

Pfas: caso Miteni, rinviati a giudizio 15 manager.

 Tratto da greenreport

Pfas: caso Miteni, rinviati a giudizio 15 manager. I No Pfas: grande vittoria

La difesa delle falde e della salute dei cittadini è elemento imprescindibile per liberare l’Italia dai veleni

[27 Aprile 2021]

Confermando l’impianto accusatorio, all’ultima udienza preliminare del procedimento sull’inquinamento da Pfas alla Miteni di Trissino il Giudice per dell’udienza preliminare, Roberto Venditti, ha rinviato a giudizio tutti i 15 imputati, fra ex manager e dirigenti dell’ormai fallita azienda, che sono accusati di avvelenamento di acque, disastro innominato aggravato, inquinamento ambientale e bancarotta fraudolenta. Il processo coinvolgerà anche la Mitsubishi e il fondo finanziario ICIG come  responsabili.

L’udienza era stata preceduta e accompagnata dalla “Staffetta delle acque infrante”, partita il 25 aprile da Cologna Veneta (VR), dallo stabilimento della Miteni e da Creazzo, e che, con varie tappe e dopo 35 Km, è arrivata al Tribunale di Vicenza nel primo pomeriggio. Le Mamme no Pfas ed  esponenti delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti, tra cui anche Legambiente e Greenpeace, hanno dato vita a un lungo sit-in conclusosi solamente in serata. Ieri mattina si sono dati nuovamente appuntamento all’esterno del tribunale, dove hanno atteso la decisione del giudice.

Tutto il Movimento No Pfas unito ha lanciato un messaggio forte alla magistratura vicentina: «Le nostre gterre sono state sfregiate, i nostri corpi e quelli dei nostri figli sono stati violati dall’inquinamento da pfas prodotto da Miteni: vogliamo giustizia!!!». Una richiesta per ora accolta dalla magistratura e le Mamma no Pfas esultano: «Parte il maxi processo con prima udienza l’1 luglio 2021 alle ore 9:30. Ora il processo può iniziare e noi continueremo a sostenere la procura»

In una nota congiunta, il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, il presidente di Legambiente Veneto Luigi Lazzaro e Piergiorgio Boscagin presidente del circolo di Legambiente “Perla Blu” di Cologna Veneta, hanno commentato: «Esprimiamo la nostra soddisfazione per questa prima grande vittoria riguardante l’inizio del procedimento giudiziario sul caso PFAS, che darà il via a uno dei più grandi processi per reati ambientali del nostro Paese. Un caso di inquinamento delle acque che Legambiente ha denunciato pubblicamente sin dal 2014 e per il quale l’associazione non smetterà di chiedere il disinquinamento delle falde e l’applicazione del principio chi inquina paga, in base a quanto previsto dalla legge 68/2015 sugli ecoreati. La difesa delle falde e della salute dei cittadini è un elemento imprescindibile per liberare l’Italia dai veleni, obiettivo che non può non stare al centro del Piano nazionale di ripresa e resilienza che il Governo sta presentando in Parlamento prima dell’invio a Bruxelles».

«Esprimiamo soddisfazione – aggiungono da GreenItalia – per il lavoro della magistratura sulle terribili vicende legate all’inquinamento delle falde acquifere con Pfas che ha coinvolto vaste aree del Veneto. Chi inquina deve pagare, solo così si potrà liberare l’Italia dai veleni».

22 aprile 2021

Digitalizzare il Paese salvaguardando la salute dei cittadini

 Tratto da greenreport

5G, Legambiente scrive a Draghi: no all’innalzamento dei limiti di esposizione

Digitalizzare il Paese salvaguardando la salute dei cittadini

[21 Aprile 2021]

Insieme a scienziati e ad altre associazioni, enti, comitati cittadini, Legambiente si è appellata al presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e al presidente della Camera dei deputati Roberto Fico illustrando in una lettera le ragioni dei sui timori e sottolinea che «La proposta di valutazione di innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici proposta per il PNRR va respinta per motivi scientifici ed etici: ne è convinta Legambiente, preoccupata per la tutela della salute e dell’ambiente correlati al rischio emergente dell’inquinamento elettromagnetico, anche in relazione alle nuove tecnologie come il 5G per la telefonia mobile e all’Internet Of Things (IOT)».

La questione è stata illustrata in una conferenza stampa che ha visto intervenire Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, Fiorella Belpoggi, Istituto Ramazzini, Fausto Bersani, Federconsumatori (Rn) e ISDE Italia, Pietro Comba, Collegium Ramazzini, Livio Giuliani, dirigente di ricerca ex ISPELS, coordinati dalla responsabile Energia di Legambiente Katiuscia Eroe.

Nella lettera, Ciafani, scrive: «Non si comprende il parere favorevole alla valutazione di innalzamento dei limiti di esposizione all’inquinamento elettromagnetico in Italia per il PNRR Implementare nuovi tipi di radiofrequenze, come alcune di quelle utilizzate con il 5G, con un contemporaneo innalzamento dei limiti di protezione, non è necessario tecnicamente e quanto meno inopportuno, considerando i pericoli emersi da studi sperimentali ed epidemiologici sulle frequenze già in uso. Qualora tale proposta venisse accolta nella normativa nazionale, non potremmo che ravvisarvi motivate criticità sul piano sanitario».

Il 24 marzo la IX Commissione Permanente della Camera dei deputati ha, infatti, espresso parere favorevole sulla proposta di adeguamento dei limiti di immissione elettromagnetica a quelli proposti a livello europeo di 61 Volt/metro, che assumono come effetti avversi solo gli effetti termici, cioè il riscaldamento dei tessuti.

In Italia il limite massimo di esposizione al campo elettrico a radiofrequenza (CEMRF) è di 20 Volt/metro (40 V/m per le onde centimetriche) per esposizioni brevi od occasionali, mentre è di 6 Volt/metro il tetto di radiofrequenza (valore di attenzione) per il campo elettrico generato dalle radiofrequenze/microonde per esposizioni all’interno di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere (DM 381/ 98 e del DPCM8/7/2003).

Ciafani evidenzia che «Asserire che i limiti italiani sono inferiori solo di tre volte a quelli europei, quando lo sono di 100 volte in termini di densità di potenza, è riduttivo e fuorviante rispetto alla reale entità del cambiamento. L’Italia ha una normativa molto avanzata sotto il punto di vista della tutela della salute: sono gli altri paesi europei che devono allinearsi al nostro e non viceversa».

Secondo gli ambientalisti, «Il limite proposto di 61 Volt/metro non tiene conto delle numerose evidenze scientifiche in laboratorio che hanno ormai dimostrato la presenza di effetti biologici non termici anche molto gravi, fino a forme tumorali, anche in presenza di livelli di esposizione inferiori. Inoltre, va sottolineato che i livelli di riferimento di cui all’allegato III della Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE di 61 Volt/metro per gli effetti termici risultano 100 volte superiori a quelli italiani quando confrontati con i nostri valori di attenzione».

Legambiente e tutti i firmatari ritengono fondamentale: mantenere per i campi elettrici generati dalle radiofrequenze/microonde all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, il valore di protezione di 6 Volt/metro; riportare la misurazione del campo elettrico o della densità di potenza dell’onda elettromagnetica per i controlli dei Comuni e delle ARPA a medie sui 6 minuti invece che nelle 24 ore, come prevedeva la norma tecnica CEI 211-7, modificata dal decreto legge del Governo Monti n. 179/2012; mantenere e favorire lo strumento del regolamento Comunale come forma di pianificazione territoriale e tutela sanitaria, in particolare per categorie particolarmente vulnerabili; finanziare ricerche indipendenti, epidemiologiche e sperimentali, sulle onde centimetriche del 5G a 26 GHz (non ancora studiate in maniera adeguata,) finalizzate ad approfondire i possibili impatti sulla salute.

12 gennaio 2021

Marco Grondacci : Le condizioni per impugnare i provvedimenti di VIA da parte dei residenti

 Tratto da Note di Grondacci

Le condizioni per impugnare i provvedimenti di VIA da parte dei residenti 

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 8393 pubblicata il  28 dicembre 2020 (QUI), è nuovamente intervenuto per chiarire quanto i cittadini che vivono o hanno titolarità di beni immobiliari vicino a siti dove sono proposti progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sono legittimati ad impugnare il provvedimento finale di questo procedimento.

Il caso riguarda un impianto di biogas ma i principi affermati valgono per qualsiasi altro progetto sottoponibile a VIA. 

Chi contesta la legittimità ad impugnare dei cittadini nel caso in esame ha sostenuto che è: “mancata dimostrazione di un pregiudizio effettivo da parte dei ricorrenti: la stessa parte appellante, infatti, non contesta la sufficienza del criterio di collegamento (incentrato sulla residenza dei ricorrenti ovvero sulla titolarità in capo agli stessi di diritti di proprietà o attività imprenditoriali nell’area), ove accompagnato, appunto, alla prova di un effettivo pregiudizio di ordine ambientale”. 

Il Consiglio di Stato nella sentenza qui esaminata, nel confermare la sentenza del TAR appellata da chi contesta la legittimazione dei cittadini, afferma che la sentenza appellata si regga condivisibilmente, in ordine alla questione in esame, sul principio di prova fornito dai ricorrenti, come evidenziato dal giudice di primo grado, in ordine ai pregiudizi ambientali derivanti dall’impianto oggetto dell’impugnata autorizzazione: ciò in quanto l’esigenza di garantire il diritto costituzionale di azione a tutela del proprio interesse legittimo mal si concilia con la pretesa di uno standard probatorio di maggiore spessore, prossimo alla prova piena del pregiudizio, come assume la parte appellante.

A conforto della sue sposta conclusione il Consiglio di Stato cita recente giurisprudenza precedente ( Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4383 dell’8 luglio 2020 - QUI : progetto impianto di generazione elettrica tramite combustione di biogas),  che ha superato un orientamento più lontano nel tempo(Consiglio di Stato sez. IV 15 dicembre 2017 n. 5908  QUI e sez. V 16 aprile 2013 n. 2095)  secondo il quale la semplice vicinitas, ovvero l’essere proprietari di immobili nelle vicinanze di un impianto che si ritiene inquinante ovvero l’essere residenti nei pressi, non è sufficiente a fondare la legittimazione ad impugnare i provvedimenti che quell’impianto hanno assentito, dato che occorrerebbe dare la prova positiva di un danno che da esso deriverebbe. 

Di contro la sentenza 4383/2020 (ora confermata dalla sentenza 8393 qui esaminata) ha evidenziato che “tale orientamento è però superato nella giurisprudenza più recente - per tutte C.d.S. sez. VI 23 maggio 2019 n. 3386  QUI e 24 aprile 2019 n. 2645 QUI - secondo il quale uno stabile collegamento con un terreno vicino all’intervento di cui si tratta è sufficiente a fondare sia la legittimazione che l’interesse a ricorrere, senza dover allegare e provare uno specifico pregiudizio per effetto dell’attività intrapresa sul suolo limitrofo; nei casi decisi dalle sentenze citate, si trattava di un’attività edilizia, ma il principio a maggior ragione vale per la costruzione di un impianto termoelettrico, notoriamente fonte di possibile inquinamento acustico e dell’aria per tutta la durata del suo esercizio. Quanto si è detto vale anche per (…) l’ipotesi in cui un dato soggetto, come la ricorrente appellata indicata in quella sede, sia proprietario di un immobile nelle vicinanze, nella specie di un terreno, ma non lo usi per abitarci: è del tutto evidente che un impianto potenzialmente inquinante situato in prossimità di un terreno ne diminuisce il valore di mercato”.

05 agosto 2020

Audizione in Senato: “Incostituzionale il bavaglio ai Sindaci Stop 5G, cittadini obbligati all’irradiazione”.

Tratto da Comedonchisciotte 

Audizione in Senato: “Incostituzionale il bavaglio ai Sindaci Stop 5G, cittadini obbligati all’irradiazione”. Si preparano le contromosse per difendere i diritti pubblici

da Oasisana.com

Martedì 28 Luglio 2020 Franca Biglio, presidente ANPCI Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia, è stata audita in Senato presso la Commissione Affari Costituzionali e Lavori Pubblici. Biglio, che è anche Sindaco di Marsaglia (Cuneo), il 12 Settembre sarà nuovamente a Roma tra i relatori della grande manifestazione nazionale Stop 5G in programma a Piazza del Popolo. 

Ecco parte dell’audizione avvenuta a Palazzo Madama in cui viene esplicitamente evidenziata l’incostituzionalità del Decreto Legge Semplificazioni nella norma in cui vieta ai primi cittadini di emanare ordinanze in difesa della salute pubblica.

Infine, dopo l’appello rivolto ai parlamentari di emendare e bocciare in aula il decreto liberticida, in questi giorni Alleanza Italiana Stop 5G sta scrivendo a tutti i sindaci d’Italia invitandoli a non fermarsi ed a proseguire insieme ai cittadini nella battaglia precauzionale per la difesa della salute pubblica minacciata dal wireless del 5G. Sul tavolo dei sindaci sta arrivando un dossier con pareri legali e percorsi giuridici utili a contrastare le criticate norme nel DL Semplificazioni. 

Aggiornamento sul dato ufficiale diffuso da Alleanza Italiana Stop 5G: ad oggi 589 COMUNI D’ITALIA SONO UFFICIALMENTE STOP5G mentre 390 SINDACI HANNO EMANATO ORDINANZE STOP5G.


“Impedire ai sindaci di introdurre limiti all’installazione sul territorio comunale di antenne 5G è incostituzionale. Perché sottrae ai primi cittadini le prerogative di tutela della salute pubblica per di più in assenza di studi certi sull’impatto ambientale e sanitario della nuova tecnologia di comunicazione cellulare che ne escludano la pericolosità per l’uomo. 

La norma (art.38, comma 6 del decreto semplificazioni) è incostituzionale anche in virtù della sua tecnica normativa; si va ad incidere sui poteri attribuiti dal Testo unico enti locali ai sindaci con un «commicino» previsto in un decreto legge, senza modificare la norma primaria. Infine, la norma cozza contro il principio di precauzione stabilito dalla Ue (e recepito dall’Italia) e in quanto tale di rango superiore alla norma ordinaria” 

«È inconcepibile introdurre in un decreto legge una norma che mette il cittadino nelle condizioni di non poter scegliere se essere irradiato o meno e impedisce al suo sindaco di intervenire a tutela della sua salute. Come si fa per i farmaci che prima di essere messi in commercio vengono sperimentati (e solo se le autorità esprimono un parere favorevole, il farmaco viene venduto) lo stesso sarebbe dovuto accadere con il 5G. Ma tutto ciò non avviene, sia perché non c’è l’informazione sui rischi, sia perché non c’è possibilità di scegliere di non essere irradiati. Limitare la possibilità per l’autorità pubblica locale di intervenire a tutela della salute qualora, ad esempio, dovessero essere disponibili future informazioni che danno la certezza della dannosità del 5G è una disposizione palesemente incostituzionale”

16 giugno 2020

Marco Grondacci:Informazione e diritto dei cittadini di impugnare decisioni in materia di VIA

Tratto da Note di Marco Grondacci

Informazione e diritto dei cittadini di impugnare decisioni in materia di VIA e tutela delle acque 

La Corte di Giustizia, con sentenza 28 maggio 2020  causa C535/18 (QUI), interviene sulla interpretazione di due articoli della Direttiva  quadro sulla VIA (Direttiva 2011/92/UE - [NOTA 1]):
-        articolo 6 sul dovere di consultazione del pubblico nel procedimento di VIA
-          articolo 11 sul dovere degli stati membri di mettere il pubblico in condizione di ricorrere ad organo giurisdizionale contro decisioni sulla VIA ritenute lesive di un loro diritto 

La sentenza interpreta anche la Direttiva quadro sulla tutela delle acque 2000/60/CE [NOTA 2] in relazione al rispetto degli obiettivi ambientali per impedire il deterioramento delle acque superficiali  e sotterranee secondo l’articolo 4 di detta Direttiva.

La sentenza affronta una serie di questioni pregiudiziali [NOTA 3] sollevate dal giudice nazionale (il caso nasce in Germania) che si descrivono di seguito distintamente compresa la decisione interpretativa della Corte di Giustizia:

03 giugno 2020

Informazione e diritto dei cittadini di impugnare decisioni in materia di VIA e tutela delle acque

Tratto da Note di Marco Grondacci

Informazione e diritto dei cittadini di impugnare decisioni in materia di VIA e tutela delle acque 


La Corte di Giustizia, con sentenza 28 maggio 2020  causa C535/18 (QUI), interviene sulla interpretazione di due articoli della Direttiva  quadro sulla VIA (Direttiva 2011/92/UE - [NOTA 1]):
-        articolo 6 sul dovere di consultazione del pubblico nel procedimento di VIA
-          articolo 11 sul dovere degli stati membri di mettere il pubblico in condizione di ricorrere ad organo giurisdizionale contro decisioni sulla VIA ritenute lesive di un loro diritto 

La sentenza interpreta anche la Direttiva quadro sulla tutela delle acque 2000/60/CE [NOTA 2] in relazione al rispetto degli obiettivi ambientali per impedire il deterioramento delle acque superficiali  e sotterranee secondo l’articolo 4 di detta Direttiva.

La sentenza affronta una serie di questioni pregiudiziali [NOTA 3] sollevate dal giudice nazionale (il caso nasce in Germania) che si descrivono di seguito distintamente compresa la decisione interpretativa della Corte di Giustizia:
 

PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIONALE: “Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2011/92] debba essere interpretato nel senso che sia ad esso conforme una norma nazionale, in base alla quale un ricorrente, che non sia un’associazione ambientalista riconosciuta, possa agire ai fini dell’annullamento di una decisione per vizi procedurali nel solo caso in cui il vizio gli abbia impedito la partecipazione, prevista dalla legge, al processo decisionale.” 
Oggetto della controversia nazionale è in relazione alla decisione di approvare un tratto di  autostrada. In tale processo decisionale è risultato che prima dell’adozione della decisione controversa, nessuna documentazione concernente l’impatto del progetto sulle acque e il rispetto degli obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2000/60 è stata resa accessibile al pubblico.  Neppure sono stati resi pubblici i controlli sui corpi idrici interessati dal progetto svolti prima della decisione. Al contempo rileva il giudice nazionale che la decisione finale, nonostante dette lacune procedurali, ha comunque rispettato l’articolo 4della Direttiva 2000/60 imponendo limiti di tutela dei corpi idrici. 
Quindi, conclude la Corte di Giustizia UE sulla prima questione pregiudiziale, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 deve essere  interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l’irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall’articolo 6 di tale direttiva. 


SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che osta a che il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti possa intervenire soltanto dopo che il progetto è stato autorizzato.” 
La Corte di Giustizia ricorda che risulta che, nel corso della procedura di autorizzazione di un  progetto, e quindi prima dell’adozione della decisione, le autorità competenti sono tenute, in forza dell’articolo 4 della direttiva 2000/60, a controllare se tale progetto possa comportare effetti negativi sull’acqua che siano contrari agli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tale disposizione osta, di conseguenza, a che un siffatto controllo intervenga soltanto dopo tale momento. Quindi, conclude la Corte di Giustizia sulla seconda questione, l’articolo 4 della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l’autorizzazione dello stesso.
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20 dicembre 2019

Ansa:Domenica cittadini manifestano in aree più inquinate Italia

Tratto da Ansa

Domenica cittadini manifestano in aree più inquinate Italia

Una delegazione "Magliette Bianche'anche ad Angelus Papa

(ANSA)- ROMA, 20 DIC - Da Taranto a Gela, dal Sulcis a Crotone, magliette bianche per la tutela dell'ambiente e della salute. Si terrà domenica 22 dalle 16 alle 19 una manifestazione pacifica nei siti più inquinati d'Italia, in cui ai chi parteciperà in 25 città (23 Sin, Siti di Interesse Nazionale) viene chiesto di indossare una t-shirt bianca. Una delegazione sarà presente anche all'Angelus del Papa. "Le Magliette Bianche - spiega un documento - rappresentano cittadini che hanno a cuore la tutela della salute e dell'ambiente in quanto vivono all'interno o in prossimità di territori gravemente inquinati, classificati come Sin o Sir (Siti Interesse Regionale per le bonifiche da effettuare), o in cui gli standard di qualità ambientale potrebbero non essere rispettati". I cittadini chiedono a Governo, Parlamento e Regioni "procedimenti amministrativi e penali rapidi ed efficaci, affinché il principio 'chi inquina paga' sia rispettato e siano finanziate le bonifiche anche dalle aziende colpevoli". Tra le priorità indicate l'avvio delle bonifiche ambientali, "senza compromessi o rinvii", la previsione di obiettivi "trasparenti e non derogabili in termini aree bonificate o messe in sicurezza" e risorse per garantire le bonifiche nei siti "orfani" (dove non è possibile rintracciare chi ha inquinato) per lavori da realizzare "in danno" di chi sarà dichiarato colpevole dalla Magistratura. Poi, l'effettuazione da parte del ministero della Salute di studi epidemiologici per ogni Sin, la sorveglianza epidemiologica nei Livelli essenziali di assistenza anche per i Siti di Interesse Regionale e una Tessera sanitaria, "Green Card Sin", per i cittadini con screening a cadenze regolari. Anche Vis (Valutazione di Impatto Sanitario) e Viias (Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario) per ogni procedura di autorizzazione ambientale e l'istituzione di un Coordinamento Nazionale Interforze per l'accertamento di reati ambientali, oltre che un inasprimento delle pene. Infine, la creazione di una "Procura Speciale Ambientale". (ANSA).

29 novembre 2018

Nell' Oregon: Ventuno cittadini fanno causa a Trump per il clima

Tratto da Il Cambiamento

Ventuno cittadini fanno causa a Trump per il clima

Non è la prima volta che succede. Ma va comunque seguita con attenzione la causa civile che si apre presso una corte federale a Eugene, nell’Oregon, Stati Uniti, intentata da 21 cittadini americani contro l’Amministrazione di Washington colpevole di compromettere il futuro di vecchie e nuove generazioni con la sua politica del clima.


Donald Trump e l’ambiente, diffondere idee insane è facile. Rimediare no
Questa causa va seguita attentamente per doversi motivi.
Il primo è che quei 21 cittadini che hanno portato alla sbarra l’Amministrazione sono giovani, che pongono il problema del patto intergenerazionale: noi abbiamo il dovere di restituire ai nostri figli e nipoti il pianeta così come lo abbiamo ricevuto dai nostri padri e nonni. Per quanto possibile. Questo è un cardine del diritto ecologico sancito in diverse assise delle Nazioni Unite, a partire dalla Conferenza sull’Ambiente e lo Sviluppo (UNCED) tenuta a Rio de Janeiro nel 1992. Ma che qualcuno chiami un tribunale (civile) a decidere se un governo ha una precisa responsabilità a rispettare questo diritto, beh questo non è usuale.
Il secondo motivo è che i 21 giovani non chiedono che il tribunale sentenzi un risarcimento preventivo in denaro, ma una precisa politica ecologica. Insomma, chiedono che i giudici ordinino una precisa politica sui cambiamenti climatici, tesa ad abbattere le emissioni di gas serra degli Stati Uniti. La domanda è: può un giudice decidere la politica ecologica di un governo? Vale più il diritto delle future generazione a vivere in un pianeta con un clima desiderabile o il diritto di un governo eletto democraticamente a decidere la politica che ritiene più opportuna? Il quesito è decisamente inedito e la risposta non è affatto scontata. Farà scuola.
Ma, forse, la maggiore novità di questa causa che sta per iniziare – a meno di interventi della Corte Suprema – sta nella difesa. L’avvocatura che deve, per l’appunto, difendere la posizione dell’Amministrazione sta adottando una strategia che non riflette esattamente la proposta politica di chi il governo federale lo dirige, Donald Trump.
Richiamiamo alla memoria qual è la posizione del presidente degli Stati Uniti. Ha vinto le elezioni, Donald Trump, sostenendo che i cambiamenti del clima sono un’invenzione della Cina per attaccare l’economia e il benessere degli americani. E, in coerenza con questa posizione, ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi che hanno deciso una prima e incompleta politica di prevenzione del climate change.
Si tratta, come sappiamo, di una posizione che non riconosce la validità degli studi scientifici – compresi quelli poderosi e rigorosi degli scienziati americani – che invece affermano che i cambiamenti climatici siano in atto e causati dalle attività umane.
Ed è qui che la novità diventa apparente. Gli avvocati che si presenteranno presso la corte federale a Eugene, nell’Oregon, non contestano l’esistenza dei cambiamenti climatici. La danno, nei margini dell’incertezza che attiene a ogni proposizione scientifica (in questo caso davvero minima), per acclarata. Quello che contestano è la ineluttabilità degli scenari più catastrofici. E, soprattutto, la possibilità deterministica di associare ogni singolo evento meteorologico – un uragano, un’alluvione, un’onda di calore – ai cambiamenti climatici. Possibilità negata da ogni serio scienziato del clima.
I climatologi sostengono che certi fenomeni meteorologici diventano più probabili – talvolta molto più probabili – a causa dei cambiamenti climatici. Ma nessuno sostiene che un singolo evento sia determinato dal climate change.
Ora, noi non sappiamo cosa decideranno i giudici federali dell’Oregon, ma il riconoscimento da parte dell’avvocatura che difende la posizione di Trump che il cambiamento climatico non è un’invenzione – tantomeno un’invenzione della Cina – ma una realtà costituisce una novità importante.
Da questo momento l’Amministrazione di Washington avrà molta difficoltà a sostenere quanto Donald Trump ha proclamato in campagna elettorale e nei primi anni della sua presidenza. D’ora in poi potrebbe essere più difficile per il presidente USA giustificare l’uscita dagli accordi di Parigi.
Il tribunale dell’Oregon potrebbe non avere il diritto e il potere giuridico per imporre la politica ecologica di Donald Trump. 
Ma il presidente dovrà spiegare agli americani e al mondo perché, se crede ormai che i cambiamenti climatici sono una realtà, non intende fare nulla per prevenirli e/o minimizzarne gli effetti. 

11 settembre 2018

Corte dei Conti:Inquinamento, ancora trascurata la salute dei cittadini europei

Tratto da Villaggio globale

Inquinamento, ancora trascurata la salute dei cittadini europei




La Corte dei conti europea avverte che la salute dei cittadini dell’Ue non è ancora sufficientemente protetta. Ogni anno, l’inquinamento atmosferico provoca nell’Ue circa 400.000 decessi prematuri e comporta diseconomie legate alla salute per centinaia di miliardi di euro
Secondo quanto affermato dalla Corte dei conti europea in una relazione appena pubblicata, le azioni dell’Ue volte a proteggere la salute umana dall’inquinamento atmosferico non hanno prodotto l’impatto atteso. Ogni anno, l’inquinamento atmosferico provoca nell’Ue circa 400.000 decessi prematuri e comporta diseconomie legate alla salute per centinaia di miliardi di euro. Tuttavia, avverte la Corte, questi considerevoli costi umani ed economici non si sono ancora tradotti in un intervento adeguato nell’intera Ue. Gli inquinanti atmosferici responsabili della maggior parte di tali decessi prematuri sono il particolato, il biossido di azoto e l’ozono troposferico; le persone nelle zone urbane sono particolarmente esposte a tale rischio.
La direttiva sulla qualità dell’aria ambiente, adottata nel 2008, costituisce il fulcro della politica dell’Ue in materia di aria pulita, poiché definisce le concentrazioni limite di inquinanti nell’aria. La Corte ha esaminato l’impianto della direttiva e valutato se gli Stati membri vi abbiano dato efficace attuazione e le modalità con cui la Commissione ha monitorato e promosso il rispetto della direttiva. Inoltre, ha valutato se la qualità dell’aria sia stata adeguatamente considerata in altre politiche dell’Ue e opportunamente sostenuta dai fondi dell’Ue e se i cittadini siano stati informati in modo adeguato sui temi relativi alla qualità dell’aria.
«L’inquinamento atmosferico costituisce il principale rischio ambientale per la salute nell’Unione europea – ha affermato Janusz Wojciechowski, il Membro della Corte dei conti europea responsabile della relazione -. Negli ultimi decenni, le politiche dell’Ue hanno contribuito alla riduzione delle emissioni, ma la qualità dell’aria non è migliorata allo stesso ritmo e ha ancora un notevole impatto sulla salute pubblica».
Gli standard sulla qualità dell’aria applicati dall’Ue sono stati definiti quasi venti anni fa e la Corte ha rilevato che alcuni sono molto meno severi rispetto alle linee-guida dell’Organizzazione mondiale della sanità e ai livelli suggeriti dai più recenti riscontri scientifici. Secondo la Corte, se da un lato le emissioni di inquinanti atmosferici sono diminuite, dall’altro la maggior parte degli Stati membri non rispetta ancora le norme dell’Ue in materia di qualità dell’aria e non intraprende azioni sufficientemente efficaci per migliorare la qualità dell’aria.
Vi è inoltre il rischio che l’inquinamento atmosferico sia stato sottostimato poiché potrebbe non essere stato misurato in siti idonei. I piani per la qualità dell’aria, un obbligo fondamentale introdotto dalla direttiva sulla qualità dell’aria ambiente, spesso non hanno prodotto i risultati attesi.
La Commissione incontra una serie di limitazioni nel monitorare la performance degli Stati membri quanto al conseguimento dei valori-obiettivo per la qualità dell’aria. Le misure di esecuzione da essa attuate fino ad ora non sono riuscite a far sì che gli Stati membri rispettassero i limiti definiti a tale riguardo dalla direttiva. Secondo la Corte, malgrado l’azione legale intrapresa dalla Commissione contro molti Stati membri e la pronuncia di sentenze ad essa favorevoli, gli Stati membri continuano a violarli spesso.
La Corte ha constatato che i finanziamenti dell’Ue per la qualità dell’aria possono fornire un sostegno utile, ma che i progetti finanziati non sempre sono sufficientemente ben mirati. Durante le visite agli Stati membri, sono stati osservati alcuni validi progetti, in particolare tra quelli sostenuti dal programma dell’Ue Life.
L’inquinamento atmosferico costituisce un problema urgente di salute pubblica e la sensibilizzazione e l’informazione dell’opinione pubblica svolgono un ruolo fondamentale nell’affrontarlo, secondo la Corte. Di recente, i cittadini hanno mostrato maggiore interesse per la qualità dell’aria e si sono appellati ai giudici nazionali, che in vari Stati membri si sono pronunciati a favore del diritto all’aria pulita. Tuttavia, la Corte ha constatato che la direttiva sulla qualità dell’aria ambiente è meno esplicita nel tutelare i diritti dei cittadini all’accesso alla giustizia rispetto ad altre direttive in materia di ambiente. Le informazioni messe a disposizione dei cittadini riguardo alla qualità dell’aria erano talvolta poco chiare, a giudizio della Corte.
Per migliorare la qualità dell’aria nell’Ue, la Corte raccomanda alla Commissione europea di:
• adottare azioni più efficaci;
• far aggiornare la direttiva sulla qualità dell’aria ambiente;
• integrare la politica relativa alla qualità dell’aria nelle altre politiche dell’Ue e di conferirle priorità;
• sensibilizzare l’opinione pubblica e di fornire migliori informazioni ai cittadini.
(Fonte Corte dei conti europea)

14 giugno 2018

Gruppo di intervento giuridico onlus :Volete continuare con le industrie inquinanti? Prendetevene la responsabilità. E’ un disastro annunciato, un bombardamento di metalli pesanti quotidiano e pluridecennale.......

Tratto da  Gruppo di intervento giuridico onlus


Portoscuso, polo industriale di Portovesme
Portoscuso, polo industriale di Portovesme
E’ stato recentemente pubblicato l’aggiornamento del Rapporto SENTIERI­ – Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento, progetto finanziato dal Ministero della salute e coordinato dall’Istituto superiore di sanità (I.S.S.), avente quale obiettivo lo studio del rischio per la salute nei 44 siti di interesse nazionale per le bonifiche (S.I.N.).
I dati emersi sono semplicemente drammatici, peggiori dei precedenti, e dovrebbero spingere qualsiasi persona di buon senso – in qualsiasi ruolo sia – a una rapida inversione di tendenza.
Chi vive nei siti S.I.N. ha un aumento del rischio di contrarre tumori maligni del 9% tra 0 e 24 anni, così “l’eccesso di incidenza di patologie oncologiche rispetto alle attese riguarda anche i giovani tra 20 e 29 anni residenti nei cosiddetti Siti di Interesse Nazionale, tra i quali si riscontra un eccesso del 50% di linfomi Non-Hodgkin e del 36% di tumori del testicolo“.
Non solo.
Taranto, acciaieria Ilva
Taranto, acciaieria Ilva
Chi vive nei siti contaminati da amianto, raffinerie o industrie chimiche e metallurgiche ha un rischio di morte più alto del 4-5% rispetto alla popolazione generale. Nel periodo di osservazione (2006-2013) ha significato un eccesso di mortalità pari a 11.992 persone, di cui 5.285 per tumori e 3.632 per malattie dell’apparato cardiocircolatorio: “nella popolazione residente nei siti contaminati studiati è stato stimato un eccesso di mortalità per tutte le cause pari al 4% negli uomini e al 5% per le donne”.
Eppure, finora, da Taranto a Gela, a Portoscuso, nessuna seria modifica delle condizioni produttive e ambientali....
Portovesme,  bacino "fanghi rossi" bauxite (foto Raniero Massoli Novelli, 1980)
Portovesme, bacino “fanghi rossi” bauxite (foto Raniero Massoli Novelli, 1980)
Per esempio, a Portoscuso ci si vende l’anima pur di far ripartire – a spese pubbliche – il ciclo dell’alluminio primario (Alcoa, Eurallumina) pur paventandosi un disastro sotto il profilo ambientale e sanitario,[1] pur avendo prospettive negative sul piano economico.   Nemmeno la disponibilità all’esame di proposte alternative, come quella della trasformazione in polo dell’alluminio riciclato, meno inquinante, meno energivoro, con gli stessi posti di lavoro.
E’ un disastro annunciato, un bombardamento di metalli pesanti quotidiano e pluridecennale.......
Amministratori pubblici di ogni livello, uomini di Chiesa, sindacalisti, imprenditori, operai, cittadini, volete continuare così?
Bene, allora ognuno si prenda la sua parte di responsabilità.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus


10 luglio 2017

Con la "citizen science" la scienza è sempre più dei cittadini

Tratto da Il Cambiamento

La scienza è sempre più dei cittadini con la "citizen science"

........la realtà dei fatti procede sulle sue gambe e vede la sempre maggiore diffusione della cosiddetta "citizen science", ossia la partecipazione dei cittadini alla ricerca scientifica. La scienza è sempre più dei cittadini con la I cittadini producono sempre più dati con gli strumenti di misurazione, rendendoli subito disponibili e contribuendo così al fenomeno della cosiddetta citizen science, ideata all'inizio del Ventesimo secolo dall’ornitologo Frank M. Chapman.

L'attività di osservazione e raccolta dati è oggi davvero alla portata di tutti, grazie agli strumenti tecnologici e di condivisione delle informazioni, che permettono ai cittadini di contribuire attivamente alla ricerca di base e applicata. In questo senso la “citizen science” è stata definita come “partecipazione del pubblico nella ricerca scientifica“; si può collocare questo genere di attività nella più ampia esperienza della partecipazione dei cittadini, approccio sempre più diffuso nelle comunità e nella realtà delle più moderne democrazie. Il fine ultimo dei progetti di citizen science è infatti quello di esplorare e sperimentare nuove vie per rendere i cittadini reali protagonisti nelle decisioni e nelle scelte politiche.

La passata amministrazione Obama negli Stati Uniti aveva presentato un memorandum il cui obiettivo era quello di diffondere e istituzionalizzare la partecipazione dei cittadini a vari progetti di citizen science; il documento presentava una lista di progetti realizzati con obiettivi sociali, di ricerca e innovazione, di formazione e comunicazione delle scienze.

A livello europeo, già a fine 2013 la Commissione Europea ha promosso un Libro verde per la Citizen Science, collocandola in un processo di empowerment sociale.

La citizen science in ambito ambientale
In particolare, sta assumendo oggi un ruolo sempre più determinante la partecipazione attiva e volontaria dei cittadini nella ricerca e nello sviluppo di politiche ambientali a supporto dei decisori. I cittadini infatti esprimono crescente interesse e preoccupazione per l’impatto umano sull’ambiente che necessariamente comporta la perdita di biodiversità e il peggioramento della qualità della vita.

Attraverso la loro partecipazione attiva in campagne e progetti di citizen science, i cittadini arricchiscono dunque la conoscenza del territorio in cui abitano e stimolano le agenzie di controllo ambientale ad effettuare monitoraggi più estesi ed accurati. I dati prodotti, messi a disposizione della comunità attraverso internet, vanno poi ad arricchire la gamma dei cosiddetti open data.

Alcune esperienze in Italia : il coinvolgimento dei cittadini per acquisire informazioni utili alla ricerca scientifica

Nel campo del monitoraggio della qualità dell’aria, ci sono i progetti Zero Ipa di PeaceLink e Green Tour di EuThink: il primo, lanciato nel 2010, prevede il monitoraggio degli idrocarburi policiclici aromatici da parte dei cittadini muniti di un analizzatore che non richiede analisi chimiche ma si basa su uno spettro di luce che analizza in tempo reale gli agenti inquinanti; il secondo prevede un sistema di raccolta, elaborazione, diffusione e georeferenziazione dei dati ambientali sulla qualità dell’aria. Recentemente abbiamo già raccontato l’esperienza di misurazione della torbidità atmosferica (foschia) da parte di cittadini milanesi....Continua qui