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20 settembre 2023

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25 giugno 2023

TUTELA AMBIENTE E DIRITTO ALLA SALUTE NON SONO NEGOZIABILI

 Tratto da  WWF

RIGASSIFICATORE PIOMBINO, WWF E 

GREENPEACE PER IL NO

due
associazioni decise: "No a rendere l’Italia ancora più dipendente dalle fonti fonti fossili 

TUTELA AMBIENTE E DIRITTO ALLA SALUTE NON SONO NEGOZIABILI

In merito alla realizzazione del rigassificatore nel Porto di Piombino WWF e Greenpeace hanno in più occasioni espresso, da un lato, una profonda e motivata preoccupazione per gli impatti su ambiente e salute umana, dall’altro, la ferma contrarietà alla scelta di continuare a rendere l’Italia ancora più dipendente dalle fonti fossili.
La transizione ecologica non è più rinviabile perché o viene attuata ora o sarà troppo tardi. Realizzare nuove infrastrutture per le fonti fossili è un errore sul piano strategico perché contrasta in modo netto con il percorso di decarbonizzazione, e rappresenta inoltre un errore anche sul piano procedurale perché il ricorso ad una procedura iper-semplificata con annessa gestione commissariale per un simile impianto non trova giustificazione visti i potenziali impatti e la pericolosità della collocazione prevista.
“Dopo aver esaminato con i nostri esperti la copiosa documentazione tecnica depositata agli atti del processo amministrativo, i nostri timori per l’impatto che l’opera avrà sulla salute umana e sull’ambiente ci sembrano ulteriormente fondati” – dichiarano il Presidente del WWF Italia, Luciano Di Tizio, e il Presidente di Greenpeace Italia, Ivan Novelli. “In primis è mancata la valutazione dei rischi per l’ambiente (ad iniziare dalla VIA) e per le persone, soprattutto di un’intera fase della vita dell’opera, quella off-shore, il che è certamente preoccupante. Scarsissima attenzione è stata prestata inoltre allo studio delle emissioni e degli inquinanti, che pure avrebbero meritato maggiori approfondimenti istruttori, come peraltro sottolineato dallo stesso Istituto Superiore di Sanità e dall’ISPRA. Riteniamo che la protezione dell’ambiente e della salute umana non possano mai assumere un valore recessivo né negoziabile rispetto all’emergenza. Da qui, il nostro intervento ad adiuvandum nel ricorso presentato dal Comune di Piombino: intervento che in questi giorni è stato predisposto e notificato su nostro mandato dallo Studio legale dell’Avv. Andrea Filippini”.

WWF e Greenpeace non si sono mai sottratti al dibattito con gli organi chiamati a compiere queste scelte strategiche intervenendo anche in fase di Valutazione di Incidenza Ambientale. Ma sicuramente la scelta del commissariamento non ha aiutato il confronto finendo anzi per arrivare ad imporre la scelta del rigassificatore nonostante la forte contrarietà del territorio dimostrata dal ricorso del Comune di Piombino e dalle numerose manifestazioni ed eventi organizzati dai cittadini…...

01 dicembre 2020

TAR Puglia blocca il 5G: “NO AL BAVAGLIO PER I SINDACI” .INCOSTITUZIONALE IMPEDIRE LA TUTELA DELLA SALUTE.

Tratto da Oasi Sana

Cavallino (Lecce), TAR Puglia blocca il 5G: “non esiste un diritto indiscriminato all’installazione”. Esultano Sindaco e cittadini Stop 5G


Dopo lo spegnimento del wireless di quinta generazione ordinato dai TAR di Umbria, Campania , Veneto ed Emilia Romagna, ora anche a Lecce il tribunale amministrativo blocca l’antenna 5G. E’ successo nel Comune di Cavallino.  Il TAR Puglia, Sezione I di Lecce, ha infatti respinto l’istanza di sospensiva proposta da Iliad avverso il diniego di installazione di un’antenna con tecnologia 5G nel territorio di Cavallino Con ordinanza n. 728 del 18 novembre 2020, e resa nota solo oggi dall’ufficio stampa dell’ente salentino, il TAR pugliese ha rigettato l’istanza di sospensiva proposta da Iliad Italia S.p.A. avverso il diniego di installazione di un’antenna con tecnologia 5G nel territorio del Comune di Cavallino, rilevando che, nonostante la legislazione statale permetta la realizzazione di detti impianti, non sussiste un diritto tout court all’installazione in capo ai gestori telefonici ed ha rinviato per la decisione nel merito della controversia all’udienza del 12 maggio 2021.

Infatti, come fatto rilevare nel giudizio dal legale del Comune di Cavallino, avvocato Ettore Bruno, il cosiddetto “decreto semplificazioni” (D.L. n. 76/2020) ha modificato l’art. 8 della L.n. 36/2001, stabilendo che i comuni possono adottare un regolamento per assicurare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale” mantenendo il relativo potere regolamentare, fermo restando il divieto di “introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia”. Invero, il Consiglio Comunale di Cavallino, con delibera n. 11 del 18 giugno 2020, tesaurizzando il “principio di precauzione”, ha adottato all’unanimità un regolamento che vieta l’installazione sull’intero territorio comunale di impianti con tecnologia 5G in attesa che più puntuali evidenze scientifiche attestino gli effetti della nuova tecnologia sulla salute dei cittadini.

Insieme al suo legale, soddisfazione per questo primo traguardo esprime ilSindaco della Città di Cavallino Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni. «E’ auspicabile che tali studi siano portati a termine al più presto così da accertare se vi siano o meno conseguenze nocive per la salute dei cittadini conseguenti all’installazione dei ripetitori 5G, permettendo agli enti locali, unicamente in caso di riscontri positivi, di stabilire la corretta localizzazione di impianti tecnologicamente innovativi oltre che utili». Una vera e propria esultanza invece da parte de cittadini salentini, che dal tribunale vedono premiati i loro sforzi per condurre una battaglia centrata alla tutela della salute pubblica: “aspettando la nuova udienza, quest’ordinanza legittima comunque le nostre richieste per una sensata moratoria – afferma Giancarlo Vincitorio, per l’Alleanza Italiana Stop 5G referente del gruppo Stop 5G Puglia – solo nella nostra regione sono stati adottati 44 atti ammnistrativi tra ordinanze sindacali e delibere e abbiamo anche premiato i sindaciComplimenti al Sindaco di Cavallino che invitiamo ad aderire alla costituenda Rete Nazionale dei Sindaci e combattere politicamente il bavaglio imposto dal Piano Colaoin attesa che se ne possa valutare anche l’incostituzionalità come richiesto dal Sindaco di Marsaglia, Franca Biglio in audizione parlamentare“. 


Audizione in Senato: “Incostituzionale il bavaglio ai Sindaci Stop 5G, cittadini obbligati all’irradiazione”. Si preparano le contromosse per difendere i diritti pubblici

Nei giorni scorsi, infatti, dalla provincia di Rimini il Sindaco di Coriano ha detto di essere al lavoro per una costituenda rete di primi cittadini di tutta Italia, pensata per contrastare politicamente l’invasione elettromagnetica nella rivendicazione del ruolo centrale del sindaco, esattamente come sta avvenendo in Francia. Anche tra chi non compare nella lista degli oltre 600 Comuni italiani in cui sono stati approvati atti ammnistrativi per la precauzione, la battaglia contri i pericoli del 5G si fa strada: “Dobbiamocontinueremo a lavorare per trovare la soluzione migliore – ha detto Domenica Spinelli, già in conferenza stampa alla Camera dei Deputati con l’Alleanza Italiana Stop 5G – Il problema antenne riguarda tutta Italia e non ha colori politici, sono in prima linea per la costituzione di una Rete Nazionale dei Sindaci per ottenere il riconoscimento del ruolo di autorità sanitaria e di una discrezionalità politica nel posizionamento di infrastrutture così impattanti.”

16 giugno 2020

Marco Grondacci:Informazione e diritto dei cittadini di impugnare decisioni in materia di VIA

Tratto da Note di Marco Grondacci

Informazione e diritto dei cittadini di impugnare decisioni in materia di VIA e tutela delle acque 

La Corte di Giustizia, con sentenza 28 maggio 2020  causa C535/18 (QUI), interviene sulla interpretazione di due articoli della Direttiva  quadro sulla VIA (Direttiva 2011/92/UE - [NOTA 1]):
-        articolo 6 sul dovere di consultazione del pubblico nel procedimento di VIA
-          articolo 11 sul dovere degli stati membri di mettere il pubblico in condizione di ricorrere ad organo giurisdizionale contro decisioni sulla VIA ritenute lesive di un loro diritto 

La sentenza interpreta anche la Direttiva quadro sulla tutela delle acque 2000/60/CE [NOTA 2] in relazione al rispetto degli obiettivi ambientali per impedire il deterioramento delle acque superficiali  e sotterranee secondo l’articolo 4 di detta Direttiva.

La sentenza affronta una serie di questioni pregiudiziali [NOTA 3] sollevate dal giudice nazionale (il caso nasce in Germania) che si descrivono di seguito distintamente compresa la decisione interpretativa della Corte di Giustizia:

03 giugno 2020

Informazione e diritto dei cittadini di impugnare decisioni in materia di VIA e tutela delle acque

Tratto da Note di Marco Grondacci

Informazione e diritto dei cittadini di impugnare decisioni in materia di VIA e tutela delle acque 


La Corte di Giustizia, con sentenza 28 maggio 2020  causa C535/18 (QUI), interviene sulla interpretazione di due articoli della Direttiva  quadro sulla VIA (Direttiva 2011/92/UE - [NOTA 1]):
-        articolo 6 sul dovere di consultazione del pubblico nel procedimento di VIA
-          articolo 11 sul dovere degli stati membri di mettere il pubblico in condizione di ricorrere ad organo giurisdizionale contro decisioni sulla VIA ritenute lesive di un loro diritto 

La sentenza interpreta anche la Direttiva quadro sulla tutela delle acque 2000/60/CE [NOTA 2] in relazione al rispetto degli obiettivi ambientali per impedire il deterioramento delle acque superficiali  e sotterranee secondo l’articolo 4 di detta Direttiva.

La sentenza affronta una serie di questioni pregiudiziali [NOTA 3] sollevate dal giudice nazionale (il caso nasce in Germania) che si descrivono di seguito distintamente compresa la decisione interpretativa della Corte di Giustizia:
 

PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIONALE: “Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2011/92] debba essere interpretato nel senso che sia ad esso conforme una norma nazionale, in base alla quale un ricorrente, che non sia un’associazione ambientalista riconosciuta, possa agire ai fini dell’annullamento di una decisione per vizi procedurali nel solo caso in cui il vizio gli abbia impedito la partecipazione, prevista dalla legge, al processo decisionale.” 
Oggetto della controversia nazionale è in relazione alla decisione di approvare un tratto di  autostrada. In tale processo decisionale è risultato che prima dell’adozione della decisione controversa, nessuna documentazione concernente l’impatto del progetto sulle acque e il rispetto degli obblighi derivanti, in particolare, dall’articolo 4 della direttiva 2000/60 è stata resa accessibile al pubblico.  Neppure sono stati resi pubblici i controlli sui corpi idrici interessati dal progetto svolti prima della decisione. Al contempo rileva il giudice nazionale che la decisione finale, nonostante dette lacune procedurali, ha comunque rispettato l’articolo 4della Direttiva 2000/60 imponendo limiti di tutela dei corpi idrici. 
Quindi, conclude la Corte di Giustizia UE sulla prima questione pregiudiziale, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/92 deve essere  interpretato nel senso che consente agli Stati membri di prevedere che, qualora un vizio procedurale che inficia la decisione di autorizzazione di un progetto non sia tale da modificarne il senso, la domanda di annullamento di tale decisione sia ricevibile soltanto se l’irregolarità di cui trattasi abbia privato il ricorrente del suo diritto di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, garantito dall’articolo 6 di tale direttiva. 


SECONDA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: “se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60 debba essere interpretato nel senso che osta a che il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti possa intervenire soltanto dopo che il progetto è stato autorizzato.” 
La Corte di Giustizia ricorda che risulta che, nel corso della procedura di autorizzazione di un  progetto, e quindi prima dell’adozione della decisione, le autorità competenti sono tenute, in forza dell’articolo 4 della direttiva 2000/60, a controllare se tale progetto possa comportare effetti negativi sull’acqua che siano contrari agli obblighi di impedire il deterioramento e di migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Tale disposizione osta, di conseguenza, a che un siffatto controllo intervenga soltanto dopo tale momento. Quindi, conclude la Corte di Giustizia sulla seconda questione, l’articolo 4 della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità competente effettui il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti, tra i quali quello di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici, sia superficiali sia sotterranei, interessati da un progetto, soltanto dopo l’autorizzazione dello stesso.
Continua  la lettura qui 

23 gennaio 2020

Peacelink: Lo Stato contro lo Stato a Taranto in materia di bonifiche interne allo stabilimento Ilva

Tratto da  Peacelink
Il TAR del Lazio interviene a tutela della salute

Lo Stato contro lo Stato a Taranto in materia di bonifiche interne allo stabilimento Ilva

Il TAR del Lazio accoglie le tesi di ARPA Puglia e respinge il ricorso di ILVA in A.S. e impone di intervenire sull'inquinamento della falda. Occorre fare la caratterizzazione e le bonifiche delle aree interne degli impianti Ilva.
Fonte: ARPA PUGLIA - 22 gennaio 2020
Il TAR Roma, recependo integralmente le tesi sostenute da ARPA Puglia, difesa dall’avv.Laura Marasco, ha così riconosciuto che «dalla necessità di scongiurare ed Cumuli nei parchi minerali Ilva allontanare ogni possibile pericolo di inquinamento della falda» emerge la piena e specifica competenza dell’ARPA ad esprimere quelle valutazioni. Questa significativa, quanto attesa, sentenza “scongela” parte del complesso procedimento delle aree ex ILVA incluse nel Sito di Interesse Nazionale di Taranto e rimette in discussione gli esiti della ormai datata caratterizzazione eseguita tra il 2006 ed il 2007, che non teneva conto della presenza dei materiali di riporto e non fu mai completamente approvata in quanto anche essa oggetto di contenzioso amministrativo.

10 maggio 2017

MORIRE D’INQUINAMENTO IN ITALIA :Intanto da Bruxelles arriva una nuova minaccia di deferimento alla Corte di giustizia dell’Ue.

Tratto da Mirkobusto

MORIRE D’INQUINAMENTO, L’ITALIA PAGA PER FARLO

66000 morti premature all’anno. 66000 morti premature all’anno di cui nessuno parla, nessuno sa, nessuno vuole vedere. Perché? Perché sono morti da inquinamento. 

Un tema su cui uno Stato dovrebbe e potrebbe fare molto ma sul quale lo stato italiano non vuole fare nulla.... E il motivo è presto detto: tutelare la salute dei cittadini significa prima di tutto tutelare l’ambiente e il nostro territorio, fare prevenzione, educazione e informazione; scontentare un po’ di lobby – soprattutto quelle del tanto amato fossile – e investire in alternative sostenibili ed ecologiche.
Questa inefficienza ha fatto dell’Italia lo Stato europeo più colpito in termini di mortalità connessa al particolato. Ma malgrado questo il nostro governo non ha adottato alcuna misura legislativa o amministrativa idonea a risolvere il problema dell’inquinamento atmosferico. 
Dalla Commissione europea è arrivato così l’ennesimo monito – “L’ultimo avvertimento” – per lo Stato italiano di adeguarsi alla normativa relativa alla qualità dell’aria (direttiva 2008/50/CE) che impone agli Stati membri di limitare l’esposizione dei cittadini a questo tipo di particolato e stabilisce valori limite per l’esposizione riguardanti sia la concentrazione annua (40 μg/m3), che quella giornaliera (50 μg/m3), da non superare più di 35 volte per anno civile.

Normativa che in Italia viene semplicemente ignorata. Da oltre 12 anni, ovvero da quel gennaio 2005 in cui sono entrati in vigore i valori limite giornalieri di polveri sottili in sospensione (PM10) sono 30 le zone del territorio italiano in cui questi limiti sono stati infranti: Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Lazio e Sicilia. In altre 9 zone sono stati superati anche i valori limite per i superamenti annuali: Venezia-Treviso, Vicenza, Milano, Brescia, due zone della Pianura padana lombarda, Torino e Valle del Sacco (Lazio).
Queste infrazioni sono causa dell’ennesima procedura aperta nei confronti del nostro Paese, sul quale pesa già una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2012, C-68/11) che dichiara l’Italia responsabile della violazione della legislazione nel merito. Intanto da Bruxelles arriva una nuova minaccia di deferimento alla Corte di giustizia dell’Ue.
Insomma in Italia si muore di smog e si paga per poterlo continuare a fare. Una genialata che grava sulle spalle dei cittadini da anni e per cui nessun governo ad oggi ha mai mosso un dito. Amministrazioni centrali ed esecutivo – come sempre accade nel nostro Paese – agiscono all’ultimo su scala locale, con blandi provvedimenti emergenziali, mentre servirebbe un progetto su scala nazionale che tocchi sia i contesti urbani che il settore industriale, che vada dalla mobilità sostenibile alla riqualificazione energetica degli edifici e che metta davvero al centro la tutela dei cittadini, dell’ambiente e la salute delle persone.

02 aprile 2017

Radio Vaticana- Stati Uniti, appello dei vescovi alla tutela dell’ambiente

Tratto da Radio Vaticana

Stati Uniti, appello dei vescovi alla tutela dell’ambiente 

“La Conferenza episcopale degli Stati Uniti, in unità con Papa Francesco, sostiene fortemente la salvaguardia dell’ambiente e chiede costantemente al Paese di ridurre le emissioni di carbonio”: così i vescovi statunitensi rispondono all’ordine esecutivo varato il 28 marzo dal presidente Usa Donald Trump. Una decisione che, spiegano i presuli in una nota a firma di mons. Frank J. Dewane, presidente del Comitato per la Giustizia Interna e lo Sviluppo umano, “annulla e indebolisce numerose protezioni ambientali e smantella il programma nazionale progettato per ridurre le emissioni di carbonio dalle centrali elettriche del 32% entro il 2030”.
Occorre un piano di tutela per la persona e la natura
“Tale ordine esecutivo – si legge – mette in pericolo una serie di tutele ambientali, senza l’adozione di un piano che sia in grado di garantire una salvaguardia adeguata per le persone e per il Creato”. Inoltre, questa decisione - ribadiscono i vescovi -  implica che “purtroppo, sarà improbabile che gli Stati Uniti raggiungano gli obiettivi previsti sia a livello nazionale che internazionale”.
Approccio sia integrale

“Le politiche – scrive ancora mons. Dewane – devono essere in favore sia della crescita del Paese che della tutela dell’ambiente”, nell’ottica di “un approccio integrale che rispetti le esigenze dell’uomo e della natura”. Tanto più che – aggiungono i presuli – “molti Stati hanno già fatto grandi progressi verso gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio” e si tratta di iniziative che “dovrebbero essere incoraggiate, non ostacolate”.

Ascoltare il grido della terra e dei poveri

Infine, ricordando quanto scrive Papa Francesco nell’Enciclica “Laudato si’ sulla cura della casa comune”, la Conferenza episcopale statunitense esorta a dare ascolto al “grido della terra ed al grido dei poveri”, in particolare “dei più vulnerabili”. (I.P.)

23 agosto 2016

Patrizia Gentilini:Diritto alla salute, quali verità dietro gli inceneritori di nuova generazione?

Profilo blogger
Medico oncologo ed ematologo, membro di Isde e Medicina Democratica

Tratto da Il Fatto Quotidiano

Diritto alla salute, quali verità dietro gli inceneritori di nuova generazione?

L’antivigilia di ferragosto dall’agenzia adnkronos è stato diffuso un comunicato della SItI (Società Italiana Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) con 7 “verità”  a supporto della presunta utilità e innocuità degli inceneritori di nuova generazione, posizione che sarebbe condivisa anche dall’Istituto Superiore di Sanità. Purtroppo sul  sito ufficiale della SItI non è reperibile il comunicato originale e quindi ci si deve limitare a quanto diffuso da adnkronos e ampiamente ripreso dai media. C’è da rimanere  profondamente sconcertati davanti alle “7 verità”  perché non solo nessuna di esse è scientificamente supportata, ma addirittura alcune affermazioni sono in netto contrasto con ciò che emerge dalla letteratura scientifica. Non sono mancate pronte repliche sia da parte dell’Isde (l’Associazione dei Medici per l’Ambiente) che di Medicina Democratica, ma alcune considerazioni della SItI meritano di essere prese  in esame.
Si afferma ad esempio che  gli inceneritori “non provocano rischi sanitari acuti e cronici per chi vive in prossimità degli impianti” e che dallo studio epidemiologico Moniter “una delle più sofisticate ricerche al mondo sul rischio connesso alle emissioni di inceneritori […] si evidenzia chiaramente la assenza di rilevanti rischi sanitari acuti e cronici per chi vive in prossimità degli impianti”. Come già tante volte ho avuto modo di scrivere  sono viceversa numerosi gli studi scientifici (anche recentissimi) che dimostrano esattamente il contrario e descrivono effetti sia a breve (esiti riproduttivi, malformazioni, esiti cardiovascolari, respiratori) che a lungo termine (soprattutto tumori). E’ vero che per la gran parte (ma non per la totalità) si tratta di studi che riguardano impianti di “vecchia generazione”, ma dove sono studi epidemiologici che valutano gli effetti a lungo termine degli inceneritori di “nuova” generazione?
Quanto poi al Moniter – condotto dopo gli allarmanti risultati per la salute femminile emersi dall’indagine sugli inceneritori di Forlì, e costato ben 3 milioni e 400.000 euro di soldi pubblici – si fa presente che sono solo 2 gli studi usciti da questo immane lavoro che sono stati pubblicati su riviste internazionali. Tali studi segnalano un incremento statisticamente significativo del rischio di nascite pre-termine e di abortività spontanea in relazione alle emissioni degli impianti. Abortività  spontanea e prematurità  sono quindi per la SItI inquadrabili come  “assenza di rilevanti rischi sanitari”? Ancora si afferma che le discariche inquinano più degli inceneritori, dimenticando che gli inceneritori (anche di terza generazione) necessitano di discariche speciali per le ceneri leggere, quelle che residuano dai filtri e dai processi di lavaggio dei fumi,residui tossici che non ci sarebbero senza la combustione.
Ancora si parla di “un bilancio energetico complessivo positivo, con produzione di energia e sistemi di teleriscaldamento come accade virtuosamente da anni in città come BresciaLecco e Bolzano.In realtà dal punto di vista energetico, anche con le migliori tecnologie disponibili, si raggiunge un rendimento pari al 40% dell’energia associata ai rifiuti in ingresso, risultato che si può ottenere solo attraverso un uso efficiente del teleriscaldamento e di fatto realizzato solo nelle 3 città citate. In realtà secondo i dati della Epa a parità di materiale l’energia risparmiata con il riciclo è da due a sei volte superiore a quella recuperata con l’incenerimento!
E’ davvero deprimente constatare che si ridicolizza il concetto di “rifiuti zero”, non si conosce il concetto di “economia circolare” e si dipinge l’incenerimento come soluzione del problema rifiuti. Sono invece proprio questi impianti che ostacolano la soluzione dell’“emergenza rifiuti” perché – una volta costruiti –   devono essere alimentati per decine di anni con grandissime quantità di rifiuti, impedendo riduzione, riuso e riciclo dei materiali. C’è quindi una “caccia” ai rifiuti per ogni dove – con ovvio aggravio del traffico pesante – o  addirittura si assimilano i rifiuti speciali non pericolosi (prodotti da utenze commerciali e produttive) ai rifiuti urbani (gli unici di cui dovrebbe farsi carico l’amministrazione pubblica) pur di avere quantità adeguate da bruciare.
La pratica della assimilazione è ampiamente diffusa in Emilia Romagna e Toscana e questo anche se la normativa comunitaria prevede che i rifiuti speciali siano gestiti a mercato libero, in quanto per la massima parte facilmente riciclabili. Si dimentica che gli inceneritori sono finanziati ogni anno con 500 milioni di euro pagati da tutti noi con la bolletta elettrica e questo trasforma l’incenerimento in un ottimo investimento per i gestori, ma non certo per la salute e l’occupazione. Non è certo da oggi che andiamo ribadendo questi concetti: se fossimo stati ascoltati e le risorse spese a favore degli inceneritori fossero state impiegate per raccolta domiciliare e centri di riciclo, quanti problemi avremmo risolto? Quanti ricoveri ospedalieri, sofferenze e morti avremmo risparmiato?
Davanti  ad argomentazioni così banali e  superficiali della SItI c’è solo da arrossire: come si può pretendere che i cittadini abbiano fiducia nella classe medica se una parte qualificata di essa si dimostra quanto meno così poco informata? Personalmente voglio ancora credere nel ruolo dei medici e della sanità pubblica e non rassegnarmi davanti a quella che vorrei fosse solo superficialità e incompetenza, ma non vorrei nascondesse intrecci con interessi che nulla hanno a che fare con la tutela della salute.

22 febbraio 2014

Centrale a carbone Tirreno Power: la procura acquisisce verbale Ispra.

Tirreno Power: la procura acquisisce verbale Ispra

sabato 22 febbraio 2014

Vado Ligure - La procura di Savona ha acquisito, nell'ambito dell'indagine sulla centrale a carbone Tirreno Power di Vado Ligure, un verbale dell'Ispra, l'Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale del ministero dell'Ambiente, redatto durante una visita di routine.
Lo si apprende in procura a Savona dove tra l'altro viene ribadito che l'aggravante del dolo "è sempre stato preso in considerazione".
 Dunque all'azienda Tirreno Power viene contestato il disastro ambientale doloso coinvolgendo dunque la responsabilità amministrativa dell'ente così come prevista dal dl 231 dell'8 giugno 2001.

La norma disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e prevede la responsabilità in relazione alla commissione di reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo a un anno.
Questa norma è già stata applicata in Italia dopo quanto avvenuto nella notte fra il 5 e il 6 dicembre 2007 quando sette operai dello stabilimento di ThyssenKrupp di Torino sono morti investiti da olio bollente in pressione che aveva preso fuoco.

05 agosto 2013

IN “GAZZETTA UFFICIALE ”: Pubblicata la legge di conversione del decreto Ilva.

Tratto dal blog del


Comitato per Taranto


E' nato il secondo mostro


IN “GAZZETTA”: Pubblicata la legge di conversione del decreto Ilva

E'stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 3 agosto 2013 n. 181 il testo coordinato del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 61 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129 del 4 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013 n. 89 (nella stessa Gazzetta Ufficiale), recante: 
«Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.» (Sole24)