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Visualizzazione post con etichetta Decreto Legge. Mostra tutti i post
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04 agosto 2021

Marco Grondacci : Il modello decisionale della legge sulla Governance del Piano Nazionale ripresa e resilienza

 Tratto da Note di Marco Grondacci 

Il modello decisionale della legge sulla Governance del Piano Nazionale ripresa e resilienza 

Nel post che segue sintetizzo le principali novità della legge 108/2021 (QUI) che ha convertito il Decreto Legge 77/2021 su Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e procedure di accelerazione e semplificazione soprattutto per i progetti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e del Piano Nazionale Integrato Energia Clima (di seguito PNIEC) ma anche per altri come vedremo. Il fatto che le semplificazioni acceleratorie riguardano anche altri progetti fuori dai due Piani suddetti conferma che il modello non è solo strettamente legato ad spendere velocemente i soldi della UE ma vuole diventare il modello per decidere ogni scelta rilevante sia a livello nazionale che locale soprattutto, guarda caso, in materia ambientale.

PER UN APPROFONDIMENTO DI TUTTA LA LEGGE VEDI NEL MIO REPORT QUI.

05 luglio 2021

Grondacci : Il Decreto legge semplificazioni estende l'uso del Combustibile Derivato dai Rifiuti

 Tratto da Note di Grondacci

Il Decreto legge semplificazioni estende l'uso del Combustibile Derivato dai Rifiuti 

Nuova norma che favorisce l'estensione dell'uso del Combustibile Solido Secondario (CSS) in impianti ulteriori a cementifici e centrali termoelettriche sopra i 50MW. 

La norma è stata introdotta dal Decreto Legge 77/2021 con l'articolo 35 intitolato misure di semplificazione per la promozione della economia circolare. Cosa abbia di economia circolare un materiale che è di fatto un rifiuto e che solo grazie ad una normativa precedente è stato, declassificato a combustibile per definizione normativa ma rifiuto resta.  


Secondo il comma 2 articolo 35 del Decreto Legge 77/2021  gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile, conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22 [NOTA 1], in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 [NOTA 2], che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi delle procedure di VIA ma anche di AIA (vedi definizione lettera l-bis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 - [NOTA 3]) e della disciplina della Autorizzazione Unica Ambientale (vedi definizione ex lettera g) comma 1 articolo 2 DPR 59/2013 - [NOTA 4]). Peraltro questo era già previsto dal Decreto 22/2013, occorre ricordare infatti che questo Decreto prevede che i cementifici e le centrali termoelettriche in cui può bruciare il CSS e che siano in possesso di autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA), rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente Decreto (29/3/2013), possono utilizzare il CSS previa comunicazione da trasmettere  da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS. 


ESTENSIONE USO CSS A NUOVE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

Intanto qui occorre una precisazione: il Decreto 22/2013, che come già scritto sopra è quello che stabilisce le condizioni per considerare il CSS non rifiuto, comunque prevede che il CSS sia bruciabile solo nei cementifici e centrali termolettriche sopra i 50 MW (vedi comma 1 articolo 13 Decreto 22/2013) entrambi assoggettati ad AIA. Ora se si fa riferimento anche alla definizione di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale vuol dire che si estende ex lege la possibilità di bruciare il CSS anche negli impianti minori nei quali si svolga una attività di recupero rifiuti, il tutto in palese contrasto con il Decreto 22/2013. 

A conferma di questa interpretazione il comma 2 articolo 35 Decreto Legge 77/2021 afferma ulteriormente che l’introduzione del CSS non costituisce variante sostanziale anche ai sensi del comma 19 [NOTA 5] articolo 208 che disciplina le autorizzazioni di impianti di rifiuti non soggetti ad AIA. 

 

Sempre il comma 2 articolo 35 del Decreto Legge 77/2021 nell’ultimo periodo afferma che non essendo necessaria una nuova autorizzazione nel caso che l’arrivo del CSS non venga considerato modifica o variante sostanziale, è richiesta solo la comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorità competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. Mentre il Decreto 22/2013 prevedeva che la comunicazione sia inviata almeno 60 giorni prima dell’utilizzo del CSS nell’impianto, ora la nuova norma il termine è ridotto a 45 giorni, quindi si riduce il termine per svolgere la verifica da parte dell’autorità competente sempre in contrasto con il Decreto 22/2013.

 

Infine, conclude il comma 2 articolo 35 del Decreto Legge 77/2021, l'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione. 



[NOTA 1] Per un commento a questo Decreto vedi a questo link  https://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2014/11/il-combustibili-da-rifiuti-non-e-piu.html

[NOTA 2] Operazioni di recupero come utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

[NOTA 3] modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del  funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,   secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività  per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, é sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa

[NOTA 4] modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica  ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

[NOTA 5] 19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di  varianti  sostanziali  in  corso  d'opera  o  di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata. 

24 maggio 2021

Il Fatto Quotidiano : La transizione energetica? Anche gli inceneritori diventano “strategici”

 Tratto da Il Fatto Quotidiano del 23 Maggio 

La transizione energetica? Anche gli inceneritori diventano “strategici”








03 febbraio 2016

Vincenzo Migaleddu :ISDE Italia intende ribadire la propria ferma contrarietà all’ampliamento della pratica dell’incenerimento dei rifiuti.

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Riceviamo  dal Presidente  ISDE Italia  Roberto Romizi una nota a cura del Dottor Vincenzo Migaleddu, referente ISDE Sardegna, sul DPCM (attuativo dell'art. 35 del Decreto Legge n. 133/2014) presentato dal Governo nella conferenza Stato regione del 20 Gennaio 2016.
In relazione al DPCM (attuativo dell'art. 35 del decreto legge n. 133/2014) presentato dal governo Renzi nella  conferenza Stato Regione  del 20 gennaio  2016, ISDE Italia intende ribadire la propria ferma contrarietà all’ampliamento della pratica dell’incenerimento dei rifiuti, quale emerge dal Decreto, ricordando che la posizione dell’Associazione è già stata compiutamente espressa in un proprio  Position Paper.

In particolare si sottolinea che nel DPCM :
·        nonostante il fatto che in molte regioni sia in diminuzione  la quantità dei rifiuti prodotta  e sia in aumento la raccolta differenziata la bozza del DPCM  continua a puntare sugli inceneritori che da “industrie insalubri di 1° classe” vengono definiti “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell’ambiente ”.
·        la Direttiva 2008/98/CE, del 2008 (recepita con il D.LGS 205/2010 )  riporta chiaramente la gerarchia nello smaltimento dei rifiuti e definisce il recupero della materia attraverso il riciclo come la forma più efficiente di recupero energetico e ciò nel rispetto dell’ambiente e della salute delle persone.
·        l’attuale sistema di incenerimento contribuisce solo per 1,4% alla produzione di energia elettrica che risulta  è quindi del tutto marginale. Gli inceneritori sono impianti complessi e costosi, che una volta costruiti necessitano per decine di anni di un flusso costante di rifiuti per ammortizzarne il costo e che godono di forme di incentivazione a carico degli stessi cittadini che poi ne subiscono le nefaste conseguenze sia per la propria salute che per il territorio di vita.
·        rispetto alla bozza dell’Agosto 2014 si registra una riduzione da 12 a 9 impianti ed in tre regioni del Nord non vi saranno nuovi inceneritori (Piemonte, Veneto e Liguria),  ma sono penalizzate le regioni Sud  e le isole  dove dovrebbero essere  localizzati 8 dei nuovi impianti. In Sardegna, oltre al potenziamento dei due inceneritori esistenti – già in carenza di rifiuti per l’elevata racconta differenziata raggiunta nell’isola- se ne prevede uno nuovo e, nonostante il richiamo normativo al principio di prossimità ( il rifiuto va gestito dove è stato prodotto) si superano i vincoli territoriali e si prospetta un ulteriore aggravio del traffico pesante per il  “pendolarismo” dei materiali destinati ad incenerimento.
·        si  continua ad equiparare  il rifiuto urbano indifferenziato (senza pre trattamento)  al secco risultante dai trattamenti di stabilizzazione  imposti  dalla Normativa Comunitaria e da eseguirsi prima di qualsiasi forma di smaltimento. Gli interessi delle lobby degli  inceneritoristi  sono in antitesi  con la raccolta differenziata, il riciclo ed  i trattamenti di stabilizzazione, in contrasto quindi con la Direttiva 2008/98/CE.  
·        dal punto di vista sanitario, l’incenerimento è senza dubbio il peggior modo di trattare i rifiuti, perché ne riduce solo il volume. Per di più, questa pratica da un solo tipo di scarto ne genera tre (aeriformi, liquidi, solidi), ciascuno dei quali contenente sostanze tossiche, mutagene e cancerogene. A loro volta, le frazioni liquide e solide devono essere smaltite, mentre quella aeriforme viene direttamente smaltita nell’atmosfera, che viene così trasformata in una sorta di discarica per rifiuti speciali pericolosi.
ISDE Italia auspica che i Governatori  delle Regioni sappiano,  da un lato,  andare oltre le dichiarazioni di principio attuando concretamente nei territori di competenza una corretta gestione  dei rifiuti e dall’altro siano in grado di  richiamare con fermezza  il governo centrale al rispetto delle normative UE specialmente quando queste vanno nella direzione della difesa degli interessi collettivi in materia ambientale e sanitaria.     





22 settembre 2015

Messaggio di solidarietà Isde al presidio del 24 Settembre

Tratto da Isde

Messaggio di solidarietà al presidio del 24 Settembre

ISDE rinnova la sua condivisione e piena solidarietà per contrastare il Decreto Legge definito “Sblocca Italia” al 2° presidio indetto per il 24 Settembre 2014 a Roma, davanti a Montecitorio.


                     Leggi il comunicato integrale.




20 luglio 2015

1)Reati ambientali, i compromessi li fa la politica non la magistratura 2)Ilva, la Procura di Taranto: spegnere subito altoforno 3) Ilva: il "lavoro sporco" degli ultimi tre governi.

AMBIENTE & VELENI

Reati ambientali, i compromessi li fa la politica non la magistratura

                            di  | 20 luglio 2015
Reati ambientali, i compromessi li fa la politica non la magistratura
Quando ci si occupa d’ambiente, si finisce sempre, prima o poi, con il trovarsi di fronte al tragico dilemma “tutela della salute e dell’ambiente o tutela dell’occupazione?“, riassunto da alcuni, negli anni 70 con il crudo slogan “meglio morire di fame subito o di cancro tra 30 anni?”
E’ un problema che non dovrebbe mai sorgere in quanto, in un quadro armonico di vero sviluppo, i due termini non sono affatto in contrapposizione; anzi, una corretta politica di tutela ambientale porta ad incrementare i livelli occupazionali in modo duraturo e stabile.
Purtroppo, nella pratica e nel breve periodo, specie in un Paese poco “normale” come il nostro, e specie in tempi di crisi economica ed occupazionale, avviene il contrario. Il caso Ilva è, ovviamente, emblematico a livello nazionale ma purtroppo rischia di diventare solo uno dei tanti.
Altrettanto emblematico è che, a questo punto, il problema iniziale si trasforma in un presunto conflitto “politica-magistratura” dove la politica privilegerebbe l’occupazione rispetto ai sequestri ed alle chiusure imposti dai magistrati alle aziende in nome della tutela della salute e dell’ambiente.
E non a caso negli stessi giorni spunta sulla stampa un corposo dibattito sulla “ragionevolezza” della magistratura che, in tempi di crisi economica ed occupazionale, dovrebbe farsi carico delle conseguenze sociali delle sue iniziative attuando un “bilanciamento” tra opposti diritti costituzionali quali la salute ed il lavoro. Dibattito -si badi bene- che prende piede e decolla proprio negli stessi giorni in cui il governo, di fronte all’ultimo sequestro Ilva richiesto dalla Procura di Taranto dopo la morte di un operaio, emette un decreto legge in cui, “considerata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che assicurino la prosecuzione, per un periodo determinato, dell’attività produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale interessati da un provvedimento giudiziario di sequestro dei beni”, consente che negli impianti sequestrati si continui a lavorare a condizione che l’impresa predisponga un piano “recante misura ed attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all’impianto oggetto del provvedimento di sequestro”.
Dirà la Corte Costituzionale se questo decreto legge è conforme ai dettami della Costituzione, oppure, come sostiene la Procura di Taranto, viola ben 6 articoli della stessa, soprattutto perché delega alla stessa azienda la scelta di nuove misure per garantire la sicurezza dei lavoratori.
A livello più generale, tuttavia, vi sono almeno due osservazioni da fare.
Del resto, la stessa legge sugli “ecoreati” appena promulgata, se da un lato costituisce una svolta importante perché introduce finalmente i delitti contro l’ambiente, dall’altro risente di troppi compromessi dell’ultima ora alle pretese di Confindustria.........
Questo non vuol dire affatto “bilanciare” esigenze della salute e dell’ambiente con le esigenze occupazionali e delle aziende. Vuol dire invece far prevalere le seconde sulle prime.
La seconda osservazione riguarda i rapporti politica-magistratura. I compromessi li fa la politica non la magistratura che deve solo applicare le leggi fatte dalla politica e, in primo luogo la Costituzione.
Certo, nessuno ha i paraocchi e, di certo, quando la legge consente più scelte, il magistrato dovrà attuare quella più appropriata al caso concreto, tenendo conto delle possibili conseguenze. Ma, detto questo, non si può chiedere al magistrato di assumersi responsabilità non sue o addirittura di disattendere il suo dovere di disporre un sequestro preventivo di fronte al pericolo che vengano aggravate o protratte le conseguenze di un reato ovvero venga agevolata la commissione di ulteriori reati (art. 321 c.p.p.).
E, per favore, se qualcuno vuole citare, per il “bilanciamento”, la sentenza sull’Ilva della Corte Costituzionale (n. 85/2013), la legga bene. Apprenderà, così, che, se da un lato è vero che non vi sono diritti costituzionali “tiranni“, dall’altro, per fortuna, che “i valori dell’ambiente e della salute… non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati“.

Guarda il video "Battaglia nei cieli" su Ilva di Taranto 

Tratto da Corriere Quotidiano

Ilva, la Procura di Taranto: spegnere subito altoforno 2


La Procura di Taranto torna all'offensiva sull'altoforno 2. Oggi il custode giudiziario dell'impianto, Barbara Valenzano, ha scritto all'azienda intimando lo spegnimento immediato dell'altoforno 2 in attuazione del decreto di sequestro preventivo senza facoltà d'uso emesso dalla stessa Procura dopo l'incidente mortale avvenuto a giugno. Il custode ha poi chiesto all'Ilva di essere informata entro il 24 luglio a proposito dell'attuazione del cronoprogramma sullo spegnimento. .....

                                    ______________

Tratto da Huffingtonpost

Ilva: il "lavoro sporco" degli ultimi tre governi.



Roberto Della Seta Headshot



Francesco Ferrante Headshot

ILVA

L'Ilva di Taranto non è più soltanto il massimo simbolo di un modello di industria - lo stesso di Porto Marghera o di Bagnoli - che ha praticato per decenni il sistematico disprezzo di ogni garanzia e protezione a difesa dell'ambiente, della salute dei lavoratori e di tutti i cittadini. Oggi è anche di peggio: è il terreno di sperimentazione di leggi che tale disprezzo elevano a norma, a principio giuridico, affermando l'idea che l'interesse di un'impresa debba venire prima della sicurezza del lavoro e della tutela della salute pubblica.
La prova di questa scelta è nella sequenza via via più inquietante di decreti varati negli ultimi anni dai governi Monti, Letta, ora Renzi per impedire alla magistratura l'applicazione all'acciaieria di Taranto di un persino banale precetto costituzionale: nessun interesse privato per quanto economicamente rilevante può contare di più del diritto dei cittadini a un ambiente sano, a un'aria respirabile.
Su questa strada, il governo Renzi continua nel "lavoro ....." cominciato dai governi che l'hanno preceduto. Con due decreti emanati in pochi mesi, ha stabilito che l'Ilva può produrre senza bisogno di rispettare per intero le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente per il risanamento e la bonifica ambientali del sito; che il commissario Ilva gode di una sorta di "guarentigia" che lo rende immune da eventuali provvedimenti giudiziari; che nel caso in cui la magistratura disponga il sequestro parziale o totale dello stabilimento ravvisando situazioni di grave pericolo per la sicurezza dei lavoratori, l'attività produttiva può proseguire ugualmente.
A Taranto, come mostrano consolidate ricerche epidemiologiche, in tanti si ammalano e muoiono per le sostanze tossiche in eccesso rispetto ad ogni standard di legge che dalle ciminiere come dai depositi di minerali piovono sull'area occupata dall'Ilva e su tutta la città. Anche la sicurezza del lavoro all'Ilva è tutt'altro che garantita, come tragicamente dimostrato dall'incidente dell'8 giugno scorso all'altoforno 2 costato la vita all'operaio Alessandro Morricella, che ha indotto la Procura di Taranto ad aprire un'inchiesta contro i responsabili dell'azienda per assenza dei requisiti minimi di sicurezza e ha portato al sequestro cautelativo dell'altoforno. D'altronde non ci si può stupire, visto che quella è la stessa fabbrica dove per decenni il "padrone" - prima l'Italsider, poi la famiglia Riva - ha fatto letteralmente i suoi comodi infischiandosene di leggi e regolamento, e sfruttando le vaste complicità istituzionali e politiche che oggi conosciamo grazie alle inchieste della magistratura.Continua a leggere qui

12 dicembre 2013

E' USCITO IL DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136

Tratto da Altalex

 DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136 Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. (13G00180)
(GU n. 289 del 10-12-2013)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la estrema gravita' sanitaria, ambientale, economica e della legalita' in cui versano alcune aree della regione Campania;
Considerato che la sicurezza della continuita' del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una priorita' di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di salvaguardia dei livelli occupazionali;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per una piu' incisiva repressione delle condotte di illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura e per una efficace organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle aree, nell'interesse della salute dei cittadini, dell'ambiente, delle risorse e della produzione agroalimentare, nonche' garantire la continuita' degli interventi di bonifica gia' avviati;

Rilevato che le attivita' di attuazione delle prescrizioni delle a.i.a. rilasciate per lo stabilimento Ilva di Taranto, pur tempestivamente avviate, hanno evidenziato profili di complessita' che richiedono un immediato intervento di semplificazione e di interpretazione autentica;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire con disposizioni finalizzate a superare le sopra esposte criticita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la coesione territoriale;
Emana

il seguente decreto-legge: 


Chissa' se ...... ," l' immediato intervento di semplificazione e di interpretazione autentica" per  l' AIA di Taranto terra' nella massima considerazione da subito .......... i profili di protezione dell'ambiente e della salute dei cittadini ?

27 agosto 2013

ILVA Discarica Ilva Mater Gratiae: la magistratura arresta, il governo autorizza.

Tratto da Il Fatto Quotidano

Discarica Ilva Mater Gratiae: la magistratura arresta, il governo autorizza

“L’inferno è vuoto e tutti i diavoli sono qui”, scriverebbe nuovamente Shakespeare.  
A Taranto accade l’inverosimile e l’informazione nazionale mette tutto in sordina. La magistratura ha arrestato il presidente della Provincia Gianni Florido  per fatti relativi ad una discarica per rifiuti speciali pericolosi dell’Ilva, la Mater Gratiae. Con lui è già finito agli arresti un altro esponente del Pd, Michele Conserva.
Allora cosa fa il governo? Decide di metterci una pietra sopra e di autorizzare per decreto quella discarica. Oggi si riunisce per sanare tutto. Incredibile ma vero. In questo modo potrebbero essere dichiarati a norma anche i palazzi senza collaudo, gli appartamenti senza agibilità o i camion senza revisione.

Ormai siamo abituati a vedere governi che a colpi di decreto rendono legale ciò che non lo era. Ora l’Ilva è nuovamente nella legalità “ope legis”, ossia “per il dettato della legge”.  

Scendendo nello specifico, vi è un aspetto su cui è interessante riflettere, visto che parliamo di una discarica per “rifiuti speciali pericolosi“, ossia una di quelle più a rischio di ogni altra. Ci sono infatti rifiuti così pericolosi che non si possono conferire in discarica. Questi rifiuti devono infatti subire dei trattamenti preventivi (ad es. solidificazione o vetrificazione). Se ad esempio vi sono rifiuti pericolosi che percolano, essi non possono essere portati in discarica. Vanno prima sottoposti a trattamenti in genere piuttosto costosi che – se fossero applicati ad un’industria inquinante, così come richiede la legge – farebbero impennare i suoi costi di gestione.

Dovrebbe riflettere su questo aspetto il governo che pensa di sanare tutto per decreto, come se per decreto si potesse bloccare il percolato di rifiuti pericolosi non trattati. La cosa curiosa è che questo ennesimo provvedimento “per l’Ilva” si annida in un “pacchetto tagli” che riguarda la pubblica amministrazione: auto blu, precariato, dirigenti scolastici e varie voci della spesa pubblica.
Ma che attinenza ha una discarica privata con la spesa pubblica? Torniamo però alla questione dei rifiuti pericolosi che sono “troppo pericolosi” da essere portati in discarica tal quali. Il passaggio cruciale in questo caso è l’ARPA che potrebbe ficcare il naso in quei rifiuti e farli analizzare. Se infatti l’ARPA facesse controlli a tappeto e puntasse a fare la radiografica completa di quanto finisce nella discarica Mater Gratiae, ecco che si spalancherebbe un mondo.
Sarebbe la prova della verità. E’ un atto di coraggio che dobbiamo chiedere non solo all’ARPA ma anche alla magistratura.
Occorre una perizia su quei rifiuti (le due perizie del GIP non hanno toccato le discariche Ilva). Chiederemo ispezioni a metri di profondità su quello che ci è finito dentro in questi anni. Per non parlare della falda acquifera – superficiale e profonda – che scorre sotto la discarica. Più si scava e più ci sarebbe da scavare. Analizzare sistematicamente i rifiuti e caratterizzarli adeguatamente è quello che va fatto.......

Perché decretare procedure eccezionali per una discarica che invece deve passare dalle procedure autorizzative ordinarie? 
E’ bene infatti dire che la questione della procedura “ope legis” di autorizzazione contrasta con ogni più elementare regola europea.
  I cittadini hanno il diritto di sapere e di avanzare osservazioni alle quali va data risposta. Ad esempio: la discarica ha un adeguato sistema di recupero delle acque meteoriche? O la pioggia porta in profondità tutto ciò che percola? Ed esiste un efficace fondo di impermeabilizzazione? E la falda quanto è inquinata? Sono tutte cose che i cittadini hanno diritto di sapere. 
 La procedura che consente di sapere e di partecipare si chiama AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). L’AIA infatti non vale solo per l’inquinamento dell’aria ma anche per l’acqua e per le discariche. Proprio per questo la questione della Mater Gratiae era spinosissima ed è stata stralciata dall’AIA.
Autorizzare la Mater Gratiae per decreto scavalcando l’iter di legge significa compiere un ennesimo azzardo.....
Leggi l'articolo integrale 


Tratto da Ansa

Per rifiuti Ilva ok a smaltimento in area stabilimento            26 agosto

Per rifiuti Ilva ok a smaltimento in area stabilimento
ROMA - Nel pacchetto di provvedimenti sulla Pa che ha avuto il via libera dal Consiglio dei ministri c'è un articolo che riguarda le 'imprese di interesse strategico nazionale' e fa riferimento, in particolare, all'Ilva e alla produzione dei rifiuti di cui si autorizza lo smaltimento nell'area dello stabilimento nel rispetto dell'ambiente e della salute.
Per attuare l'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - spiega il ministero dell'Ambiente - è, infatti, prevista la produzione di rilevanti quantità di rifiuti non pericolosi e pericolosi che devono essere smaltiti in tempi rapidi in impianti idonei.  

Quindi è urgente disporre delle discariche per le quali è già stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale - e fra questi ci sono alcuni siti compresi nel perimetro dello stabilimento Ilva di Taranto - ma il cui iter autorizzativo non è stato ancora definito. Una soluzione che evita di cercare siti esterni che richiederebbe tempi lunghi e costi molto elevati che sottrarrebbero risorse ad altri interventi ambientali.  Leggi tutto su  Ansa

06 aprile 2013

Abrogazione del decreto- legge n. 207/2012, detto Salva ILVA ....

 Tratto da Peacelink

Abrogazione del decreto- legge n. 207/2012, detto Salva ILVA ma applicabile ad altri casi

Salvate Taranto, salvate l’Italia! Approvate questa legge di un solo articolo!

Il Governo Monti, con il D.L. n. 207, ha trasfuso in una legge l'AIA rilasciata all'Ilva di Taranto. Se questa legge non sarà abrogata, basterà un'AIA riesaminata dal Ministro dell'Ambiente per vietare ai giudici di tutta Italia di fare tutto il necessario per salvaguardare la salute (il 9 aprile la Consulta si pronuncerà sulla violazione di ben 17 articoli della Costituzione, evidenziata dal GIP di Taranto).
6 aprile 2013 - Fulvia Gravame
 
Articolo 1 Abrogazione della legge 231 del 2012

Il  decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, pubblicato sulla G.U. 03.01.2013, convertito nella legge 24 dicembre 2012, n. 231, è abrogato con effetto immediato. 
Si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le disposizioni di legge.
Relazione
Si ritiene errato l’intero impianto della legge n° 231 del 2012, che ha dato la possibilità di trasfondere in una legge l'AIA, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza del Ministro dell'Ambiente (in particolare, l'Autorizzazione rilasciata allO stabilimento Ilva di Taranto, aggiornata a ottobre), per porre nel nulla gli eventuali sequestri cautelari disposti dalla Magistratura. Se se ne propone quindi l'abrogazione, per i seguenti motivi:
1)     Il decreto legge n. 207, approvato in tutta fretta e convertio in legge alla Vigilia di Natale, ha la finalità di conferire forza di legge ad un atto amministrativo – il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, prima parte, dato ad ottobre 2012 – nel mentre la magistratura di Taranto stava svolgendo un’indagine penale per reati che presuppongono un pericolo a carico di un numero significativo di persone, a causa del comportamento umano.  Infatti, alcuni membri della famiglia Riva e della dirigenza dell’ILVA di Taranto, sono indagati per i seguenti reati: disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari, omissione intenzionale di cautele per la sicurezza dei luoghi di lavoro, danneggiamenti di pubblici edifici e getto e immissione di sostanze dannose nell’atmosfera;

2)  Il Giudice per le Indagini Preliminari sta agendo sulla base dei risultati dell’incidente probatorio – due perizie, una chimica e una epidemiologica, depositate a marzo 2012 - che hanno dimostrato la gravità dell’inquinamento provocato dal siderurgico e i danni alla salute dei tarantini, in modo particolare dei cittadini che abitano in tre quartieri della città; gli indagati non hanno depositato alcuna perizia in occasione dell'incidente probatorio del 17 marzo 2012i;

3) In riferimento ai sequestri disposti dalla Magistratura di Taranto, contestati dai legali dell’ILVA (in merito alle istanze di “sequestro preventivo delle aree e degli impianti dello stabilimento Ilva di Taranto” e di “sequestro preventivo del prodotto finito e/o semilavorato dell’attività del medesimo stabilimento siderurgico”), il primo è stato reso inefficace dall'intervento del decreto-legge 207;il secondo (il sequestro di un milione e 700mila tonnellate di merci Ilva) è ancora in atto. 
Il GIP ha deciso l’invio degli atti alla Corte Costituzionale “per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale” degli articoli 1 e 3 della legge 231 del 24 dicembre scorso “per contrasto con gli articoli 2, 3, 9, 24, 25, 27, 32, 41, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112, 113 e 117 della Costituzione”;

4) Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito in legge 24 dicembre 2012, n. 231, si applica “in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale” in base all’articolo 1; il testo del decreto legge approvato per Taranto si è in tal modo trasformato in una licenza di inquinare, adottando condotte previste come reati, a vantaggio di grandi stabilimenti produttivi insediati in qualunque zona del territorio italiano.
 Di conseguenza, si rende necessario intervenire urgentemente per impedire ulteriori danni significativi all’ambiente e alla salute in tutta Italia!
Note: Un approfondimento sulla legge n° 231 del 2012. http://www.peacelink.it/ecologia/a/37923.html

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